26/07/2019 - Adeguamento del compenso dei revisori dei conti degli enti locali
tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Adeguamento del compenso dei revisori dei conti degli enti locali
di Cristina Montanari - Responsabile dell'Area Finanziaria-Tributi del Comune di Serramazzoni e Vicesegretario Comunale
Il D.I. 21 dicembre 2018 ha provveduto ad aggiornare i limiti massimi del compenso base spettante ai revisori dei conti degli enti locali, fermi da 13 anni, ancorché il TUEL ne prevedesse un aggiornamento triennale; ciò, peraltro, operando un significativo incremento dei medesimi rispetto a quelli definiti nel precedente D.M. 20 maggio 2005.
Il provvedimento in questione, peraltro, all'art. 1, comma 3, contempla l'ipotesi che, in relazione ai nuovi massimi introdotti, i consigli degli enti (comunali o provinciali e delle città metropolitane) provvedano ad un eventuale adeguamento dei compensi precedentemente deliberati, in ogni caso escludendone qualsiasi effetto retroattivo.
In ragione di quanto rappresentato e, in particolare, del problematico rapporto di tale ultima disposizione con la previsione di cui all'art. 241, comma 7, TUEL, a mente del quale "l'ente locale stabilisce il compenso spettante ai revisori con la stessa delibera di nomina", la sezione Autonomie della Corte dei conti è stata interessata circa la sorte dei compensi degli organi di revisione economico-finanziaria nominati anteriormente al predetto decreto.
Sull'argomento, giova ricordare che la Sezione Liguria, con delibera 22 febbraio 2019, n. 20, interpellata da un ente circa la possibilità per l'organo assembleare d'intervenire al fine di adeguare il compenso del Collegio dei revisori assumendo nuove valutazioni di congruità alla luce delle novità recate dal D.I. 21 dicembre 2018, che modifica radicalmente i valori dei compensi massimi attribuibili, è pervenuta a conclusioni positive, pur evidenziando come, attesa l'intangibilità delle determinazioni assunte nella delibera di nomina, detto adeguamento abbia carattere eccezionale.
Quanto premesso, l'adita Corte, avuto riguardo alle finalità perseguite dal decreto di adeguamento, oltre che a quanto stabilito, in via generale dall'art. 36 Cost., ritiene che debba riconoscersi la possibilità, per gli enti locali, di procedere ad una rinnovata valutazione dell'adeguatezza degli emolumenti determinati anteriormente al 21 dicembre 2018 rispetto a quelli quantificati facendo applicazione del previgente decreto e, se del caso, procedere ad una rivisitazione degli stessi: ciò naturalmente previa attenta verifica della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei nuovi oneri.
Per queste ragioni e conclusivamente, la Sezione delle autonomie della Corte dei conti, con delibera 24 giugno 2019, n. 14/SEZAUT/2019/QMIG, pronunciandosi sulle questioni di massima poste dalle con Sezioni regionali di controllo per la Puglia e per il Molise, enuncia i seguenti principi di diritto:
"1. Alla luce dei nuovi limiti massimi e dei nuovi parametri recati dal decreto interministeriale 21 dicembre 2018, emesso di concerto tra il Ministro dell'Interno e quello dell'Economia e delle Finanza, ferma la previsione di cui al comma 7 dell'art. 241 del TUEL, è facoltà degli enti locali procedere, ai sensi degli artt. 234 e 241 del TUEL, ad un rinnovato giudizio circa l'adeguatezza dei compensi liquidati anteriormente al predetto decreto alla stregua dei limiti massimi fissati dal D.M. 20 maggio 2005 e, se del caso, provvedere ad una rideterminazione degli stessi al fine di ricondurli nei limiti di congruità e di adeguatezza, previa attenta verifica della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei nuovi oneri.
2. L'eventuale adeguamento non ha effetto retroattivo e decorre dalla data di esecutività della deliberazione di rideterminazione del compenso assunta dall'organo consiliare ai sensi degli artt. 234 e 241 TUEL.".