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25/07/2019 - Le principali pronunce e indirizzi della Corte dei Conti-1/15 luglio 2019

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it

Le principali pronunce e indirizzi della Corte dei Conti-1/15 luglio 2019

di Cristina Montanari - Responsabile dell'Area Finanziaria e Vicesegretario del Comune di Serramazzoni
La Giurisprudenza Consultiva
CONTABILITA' E CONTROLLI
- A prescindere dal rispetto del limite d'indebitamento stabilito dall'art. 204 del Tuel, e degli altri vincoli di finanza pubblica posti dalla normativa vigente, le future politiche d'investimento di un Ente richiedono una valutazione complessiva della situazione economico-finanziaria e debitoria dello stesso, che tenga conto della sostenibilità dell'indebitamento, e quindi della capacità di far fronte ai relativi oneri finanziari con risorse di carattere ricorrente, sia nell'attualità sia in un'ottica prospettica, nonché degli effetti sull'irrigidimento della spesa, in funzione della garanzia del conseguimento e del mantenimento dell'equilibrio di bilancio e in funzione del trend di riduzione dell'indebitamento e degli impegni eventualmente assunti dall'amministrazione a tal proposito. Si aggiunga, inoltre, che i vincoli posti dall'ordinamento rispetto al ricorso all'indebitamento hanno, tra gli altri, lo scopo di impedire agli stessi Enti di impegnarsi alla restituzione di importi, a titolo di capitale e di interessi, cui non siano in grado di far fronte, nonché di porre un freno all'incremento di spesa pubblica derivante dall'indebitamento degli enti locali, così contribuendo all'adempimento degli obblighi nazionali e sovranazionali di contenimento del debito pubblico.
- Il giudice dei conti si esprime, in relazione a società controllate, sulla determinazione del limite di spesa per l'organo amministrativo.
PERSONALE E PREVIDENZA
- Il giudice dei conti si esprime in relazione a scorrimento della graduatoria dopo la L. di bilancio n. 145 del 2018.
Corte dei conti-Sardegna, delibera 3 luglio 2019, n. 36
- L'art. 22, comma 15, D.Lgs. n. 75 del 2017 regola, in chiave derogatoria rispetto alla disciplina generale (art. 52, comma 1-bis, D.Lgs. n. 165 del 2001) ancorché in via transitoria, un'ipotesi particolare di cc.dd. progressioni verticali, facoltizzando per il triennio 2018-2020 procedure selettive interamente riservate ai dipendenti. In proposito, non assume alcun rilievo la circostanza che l'operatività della disposizione in esame, letta secondo i canoni ineludibili dell'interpretazione letterale (art. 12 delle disposizioni preliminari al codice civile), possa essere in concreto inibita dalle ridotte dimensioni delle amministrazioni interessate e dalle connesse limitate capacità assunzionali consentite dalla legislazione vigente; ciò in quanto la disciplina di che trattasi ha introdotto una mera facoltà, esercitabile nei limiti di altre pertinenti disposizioni, tra cui quelle in tema di capacità assunzionali.
- Il giudice dei conti fornisce la corretta interpretazione dell'art. 91, comma 4, D.Lgs. n. 267 del 2000, sull'utilizzo delle graduatorie concorsuali, alla luce delle linee d'indirizzo sulla programmazione triennale del fabbisogno di personale.
Gli atti di indirizzo-programmazione e verifica delle Sezioni Regionali
CONTABILITA' E CONTROLLI
- La gestione del fondo per le politiche per la famiglia (2012-2018)
"Emergono criticità e carenze sia sul piano della programmazione sia su quello del monitoraggio degli interventi, in particolare quelli affidati alle Regioni. Occorre un rinnovato impegno da parte del Dipartimento delle politiche per la famiglia e la disabilità, chiamato a gestire una fase di riforma dell'intero settore, anche alla luce delle innovazioni di cui al D.L. n. 86 del 2018". Appare, pertanto, necessario cogliere l'opportunità per ridefinire prassi nell'ottica di assicurare pienamente l'efficiente ed efficace spendita delle risorse". E' quanto rileva la Corte dei conti nella relazione su "La gestione del fondo per le politiche per la famiglia (2012-2018)", istituito ai sensi dell'art. 19D.L. n. 223 del 2006, convertito con modificazioni nella L. n. 248 del 2006, con l'obiettivo di realizzare interventi per la tutela della famiglia e supportare l'Osservatorio nazionale sulla famiglia. "Il fondo, la cui gestione è affidata al Dipartimento delle politiche per la famiglia, ha sviluppato nel periodo considerato un volume di risorse pari a 87,4 mln di euro, a fronte dei 754,58 mln stanziati nel quadriennio 2007-2010, implementati dalla L. n. 145 del 30 dicembre 2018 per le annualità 2019-2021. Si è passati da 4,5 mln di euro del 2018 a 104,8 mln per il 2019, dotazione che supera quanto stanziato complessivamente nel periodo considerato", osserva la Corte. L'analisi, articolata secondo gli annuali provvedimenti di riparto adottati dal Dipartimento nel corso del periodo considerato, fornisce ampia dimostrazione dell'utilizzo delle risorse, con particolare riguardo a quelle relative alla "quota Stato", destinate prevalentemente al funzionamento dell'apparato istituzionale, anche in modalità esternalizzata (attraverso convenzioni/accordi), e agli organismi collegiali operanti a livello nazionale.
- Pronuncia su Roma Capitale gestione 2008/2017
La pronunzia espone contenuti ed esiti degli accertamenti sulla conformità della gestione finanziaria e contabile dell'Ente Roma Capitale, dal 2008 al 2017, ai principi e alle regole che presiedono alla tutela del bilancio, per garantirne la fisiologica funzione di strumento di corretta pianificazione dell'azione istituzionale in una prospettiva di tendenziale ed armonica equivalenza fra entrate e spese, nonché di veicolo d'informazioni idonee a consentire la verifica del grado di realizzazione delle azioni programmate. Il Collegio ha esaminato i bilanci di Roma Capitale fino al 31/12/2017, con riguardo al particolare aspetto dell'incidenza che, rispetto alla costruzione e al mantenimento dei prescritti equilibri, è venuto ad assumere il peculiare sdoppiamento della gestione finanziaria comunale originato dall'art. 78D.L. n. 112 del 2008, come modificato e integrato a più riprese in sede di legislazione finanziaria. In base a una puntuale ricostruzione normativa, si pongono in luce i profili essenziali di una realtà che non risulta allineabile all'archetipo di una gestione liquidatoria pura, ancorché improntata a regole speciali. E ciò non tanto e non solo per la formale alternatività enunciata dall'art. 78, comma 5, D.L. n. 112 del 2008 rispetto all'istituto del dissesto finanziario disciplinato ex artt. 244 e ss. TUEL, quanto piuttosto per il solo criterio temporale d'individuazione delle partite debitorie da essa recepibili, per la conseguente potenziale ampiezza del suo oggetto, per l'assenza di fissazione di un termine di durata, nonché per l'obiettivo d'integrale estinzione delle dette passività. I tratti evidenziatisi nella fase d'impostazione della gestione commissariale con l'inserimento in massa passiva non solo di debiti verso terzi già scaduti ed esigibili, ma anche di debiti di finanziamento già contratti e da restituire secondo piani d'ammortamento diluiti nel tempo, sono poi accentuati per effetto di altre norme sopravvenute, per le quali la stessa si è fatta carico dell'erogazione di finanziamenti straordinari in favore della gestione ordinaria, sottoscrivendo a sua volta operazioni d'indebitamento tese a rimpinguare la massa attiva unitamente a contribuzioni statali annue straordinarie nonché al gettito di appositi tributi di scopo comunali (addizionale commissariale sui diritti d'imbarco dei passeggeri in partenza dagli aeroporti di Roma e incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF). Le risultanze delle analisi effettuate dalla Corte hanno portato ad alcuni significativi risultati circa il conseguimento dei pertinenti equilibri del bilancio. Le conclusioni a cui perviene la Sezione rappresentano gli esiti parziali, ancorché quanto al descritto oggetto definitivi ed aggiornati alle evidenze della contabilità ufficiale capitolina dal 2008 al 2017, senza esaurire il giudizio complessivo sugli andamenti del bilancio di Roma Capitale a tutto il periodo indicato e senza assorbire gli aspetti non espressamente trattati, che il Collegio riserva a separato esame, nel previo rispetto di un ulteriore confronto con l'Amministrazione interessata. Ne scaturisce un giudizio complessivamente non positivo sugli squilibri latenti in ordine al bilancio di Roma Capitale occasionati dalle numerose problematiche rilevate, che hanno evidenzato la non completa trasparenza delle scritture e reso difficile il collegamento di debiti e crediti dovuti alle operazioni di reimputazione con i giustificativi contabili originari attestanti, relativi ai debiti e crediti verso terzi al fine di una più chiara definizione dell'indebitamento pregresso trasferibile alla Gestione Commissariale, nonché della coerente pianificazione delle necessarie coperture finanziarie. Si tratta, in particolare, di carenze nelle scritture di riconciliazione e di atti di riaccertamento/ricognizione di crediti/debiti espunti ab initio dal bilancio di Roma; ai disallineamenti con le partite imputate al bilancio commissariale s'accompagnano errori d'imputazione e irregolarità delle procedure di rettifica, che non rendono facilmente tracciabile la gestione vincolata. Non esaustivi sono risultati altresì i criteri di quantificazione dei debiti fuori bilancio maturati al 28 aprile 2008: permangono incertezze nella quantificazione degli oneri da espropriazioni illegittime/occupazioni sine titulo avvenute prima del 28 aprile 2008 e con riguardo ai prestiti flessibili e le aperture di credito da ammortizzare a carico della massa passiva. Di ciò si dà carico espressamente il legislatore nella legge di bilancio 2019. Anche in tale prospettiva si riafferma il rilievo operativo e funzionale degli adempimenti prescritti, tesi all'individuazione definitiva della massa passiva imputabile con riguardo agli effetti sugli equilibri di Roma Capitale, che la Sezione si riserva di monitorare. In sintesi, il giudizio della Sezione si caratterizza nell'accertamento di una serie di profili di non regolarità nelle gestioni dal 2008 al 2017, e all'individuazione di puntuali adempimenti conseguenziali da parte dell'Amministrazione in esito alla pronuncia.
Le principali sentenze in materia di danno erariale
- Costituisce danno erariale la spesa per il consulente incaricato della redazione del piano anticorruzione, per la violazione del divieto, ex L. n. 190 del 2012, che sia affidata all'esterno l'elaborazione dei piani anticorruzione (art. 1, comma 8) e che dall'attuazione della stessa legge derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (art. 2).
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Una frase per noi

Vi hanno detto che è bene vincere le battaglie? | Io vi assicuro che è anche bene soccombere, che le battaglie sono perdute nello stesso spirito in cui vengono vinte. || Io batto i tamburi per i morti, | per loro imbocco le trombe, suono la marcia più sonora e più gaia. || Gloria a quelli che sono caduti! | A quelli che persero in mare le navi di guerra! | A quelli che scomparvero in mare! A tutti i generali che persero battaglie, e a tutti gli eroi che furono vinti! | A gli infiniti eroi ignoti, eguali ai più sublimi eroi famosi.

Walt Whitman