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25/07/2019 - Congedo Parentale e Permessi 104, una Sentenza del TAR fa chiarezza

tratto da lentepubblica.it

Congedo Parentale e Permessi 104, una Sentenza del TAR fa chiarezza

lentepubblica.it • 24 Luglio 2019
Congedo Parentale e Permessi 104, una Sentenza del TAR fa chiarezza. Ecco qui di seguito delineato l’orientamento dettato dal Tar Molise, con la Sentenza 2332/2019.

Chi sta usufruendo del congedo parentale può richiedere i permessi per la legge 104? E maturare il diritto alla quota parte delle ferie, della tredicesima e del trattamento di fire rapporto? La risposta arriva dal Tar Molise, con la Sentenza 2332/2019.
La normativa
L’art. 42 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prevede al comma 5 che
“il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ha diritto a fruire del congedo entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente? Ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi. Se avviene un decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi”.
Congedo Parentale e Permessi 104: Sentenza del TAR
Analogamente è a dirsi per le festività ed i riposi che la ricorrente pretende esserle riconosciute e non conteggiate nel periodo complessivo di congedo parentale.
Ciò premesso, non può ritenersi che durante il periodo di fruizione del congedo parentale maturino anche i permessi retribuiti previsti dal citato art. 33 e ciò in quanto il “cumulo” dei permessi consentito dal sopra citato art 42 comma 4 deve  essere correttamente inteso come possibilità di fruizione degli stessi in un medesimo arco temporale, ma non anche come maturazione ed insorgenza del diritto ai permessi medesimi in capo al lavoratore; e ciò in quanto il diritto alla fruizione dei permessi retribuiti presuppone, necessariamente, lo svolgimento in essere e la costanza dell’attività lavorativa durante la quale tali permessi vengono a maturare.
Durante il periodo di congedo parentale, all’opposto, l’attività lavorativa si mette in uno stato, per così dire, di quiescenza. Atteso che tale congedo ne va determinare una vera e propria sospensione, non idonea a far maturare, in capo al lavoratore, gli ulteriori permessi.
Affinché le festività e i riposi non si debbano conteggiare nel periodo di congedo parentale occorre che la domanda di congedo sia stata presentata in maniera c.d. frazionata; invece, se il congedo è richiesto in maniera continuativa, festivi e riposi non possono essere scomputati ma vanno in esso interamente conteggiati.
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