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22/07/2019 - Comuni, il budget assunzionale è unico

tratto da Italia Oggi del 20.07.2019

Comuni, il budget assunzionale è unico

di Matteo Barbero
Enti liberi di assumere purché sia salvaguardata la loro «tenuta finanziaria». È questo, in estrema sintesi, il principio di diritto enunciato dalla sezione autonomie della Corte dei conti nella deliberazione n. 17/2019, che potrebbe acquisire una valenza più ampia ed estendersi anche ad altri ambiti.
Secondo i giudici contabili, il budget assunzionale è unico, senza distinzione fra dirigenti e non dirigenti, ed in esso confluiscono indistintamente anche i resti assunzionali. In pratica, la pronuncia chiarisce dunque che la vigente disciplina normativa delle facoltà assunzionali, prevedendo una percentuale di spesa parametrata a quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente (cd. turn over), non prevede alcuna distinzione di budget tra le tipologie di personale.
Non sembra ragionevole, dunque, prevedere vincoli ulteriori, quali la creazione di budget differenziati per personale dirigente e non dirigente, atteso che, quando il Legislatore ha inteso porre limiti e vincoli agli enti lo ha fatto esplicitamente. Anche le nuove disposizioni dettate dall'art. 33 del dl 34/2019, che preludono al superamento della logica del cosiddetto turn over, seguono la medesima logica: ciò che rileva è il focus che il legislatore pone (in merito alla futura disciplina delle capacità assunzionali) sulla coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale, sul rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, nonché sul riferimento «ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente», non facendo alcun tipo di riferimento a tipologie di personale e relativi budget assunzionali differenziati.
Ne deriva, pertanto, che, anche in logica prospettica e di sistema, l'interesse del Legislatore sulle capacità assunzionali si concentra sulla «tenuta finanziaria» degli enti, con un riferimento espresso al «personale a tempo indeterminato», nonché ad una spesa complessiva per «tutto il personale dipendente».
Come detto, tali affermazioni, nella misura in cui pongono come unico limite alle scelte degli enti la solidità dei conti, potrebbe estendersi anche ad altre casistiche, a partire da quella riguardante i fondi per il salario accessorio. Al riguardo, un recente parere della Ragioneria generale dello Stato (n. 169507/2019) afferma la separazione fra fondo dirigenti e fondo non dirigenti, esprimendo una rigidità che oggi pare più che mai insostenibile.
Secondo i tecnici del Mef, «in presenza di riduzioni, anche temporanee, di personale di una specifica categoria, non appare percorribile intervenire sulle risorse accessorie di un'altra categoria o compensare riduzioni di personale di categorie con importi di accessorio non differenziati anche in considerazione dei problemi applicativi connessi con il recupero del personale temporaneamente ridotto».
In sostanza, la Rgs esclude la possibilità di spostare risorse del salario accessorio da una categoria all'altra, ad esempio dal fondo del personale non dirigente a quello dirigente in mancanza di una norma legislativa o contrattuale che lo consenta espressamente. A parere di chi scrive, invece, è vero esattamente il contrario: per impedire il travaso ci vorrebbe, nel nuovo contesto normativo, una norma espressa di divieto. In altri termini, i tempi sono maturi per superare le numerose e anacronistiche rigidità nella gestione del personale delle pubbliche amministrazioni.
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