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19/07/2019 - Co-progettazione e gare d’appalto: due istituti diversi – Tar Campania 3620/19

tratto da personaedanno.it

Co-progettazione e gare d’appalto: due istituti diversi – Tar Campania 3620/19

Il Tar Campania, sez. III, con la sentenza 2 luglio 2019, n. 3620 interviene a chiarire che la co-progettazione, ancorché riconducibile ai principi generali di buon andamento, trasparenza e non discriminazione che devono presidiare l’azione della P.A., non è identificabile con le ordinarie procedure ad evidenza pubblica.
I giudici amministrativi campani hanno infatti evidenziato che il d. lgs. n. 50/2016 e s.m. si applica ai contratti d’appalto aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture lavori e opere, nonché ai concorsi pubblici di progettazione.
Si tratta di ambiti in cui non rientrano quelle iniziative avviate dagli enti pubblici per il perseguimento di finalità di interesse generale (il caso di specie riguardava azione per combattere l’esclusione sociale). Per queste ultime, non solo non si applica il Codice dei contratti pubblici, ma nemmeno le procedure tipizzate dell’evidenza pubblica.
Il Tar riconosce, in quest’ottica, la legittimazione dell’amministrazione procedente di riservare la manifestazione d’interesse a collaborazione con gli enti territoriali alle sole organizzazioni di terzo settore e alle cooperative sociali.
Non si confonda, tuttavia, il diverso piano applicativo della co-progettazione rispetto all’evidenza pubblica con l’assenza di una cornice normativa chiara. In questo senso, infatti, la Sezione giudicante ha richiamato la necessità che il processo selettivo dei potenziali partners della P.A. rispetti i principi sanciti dall’art. 97 Cost., di buon andamento e l’imparzialità, nonché i criteri indicati dall’art. 11, l. n. 241/1990 di economicità, efficacia, efficienza, imparzialità, pubblicità e trasparenza, oltreché il rispetto dei principi comunitari. Una volta assicurato il rispetto dei principi suddetti, il Tar precisa che non sussiste un “obbligo di osservanza puntuale delle norme del codice dei contratti pubblici, se non nei termini in cui queste siano espressione di quei principi generale – sopra menzionati – che, in ogni caso, governano e condizionano in qualsiasi ambito l’azione amministrativa”.
Il Tar, pertanto, segnala la possibilità (rectius: legittimità) dell’azione degli enti locali che, in presenza di taluni progetti di interesse collettivo, di cui possano beneficiare le comunità locali di riferimento, adottano strumenti, modalità, percorsi e procedure “tailor made” per raggiungere quelle finalità.
In quest’ottica, segnala il Tar (rispetto alle doglianze della ricorrente) che non può farsi riferimento alle offerte tecniche “non essendovi stata alcuna presentazione di offerte della specie né economiche, trattandosi di mere manifestazioni di interesse, pertanto l’esame effettuato dalla Commissione ha riguardato unicamente le istanze di partecipazione con i relativi curricula”.
Si tratta di una decisione importante nel quadro normativo ed istituzionale delineatosi nel corso di questo ultimo anno, caratterizzato in particolare dal parere del Consiglio di Stato dell’anno scorso, in risposta ad una richiesta proveniente da parte di ANAC, che prossimamente dovrà licenziare la revisione delle linee guida per l’affidamento dei servizi agli enti del terzo settore e alle cooperative sociali.
Gli enti locali sono dunque chiamati ad adottare, anche cristalizzandone le procedure in appositi regolamenti comunali, criteri e modalità di selezione diversi rispetto a quelli invalsi nelle procedure selettive ex d. lgs. n, 50/2016. E ciò a rafforzamento della loro autonoma capacità decisionale e discrezionalità amministrativa, la cui finalizzazione, nel caso della co-progettazione, è identificabile nel perseguimento e nella realizzazione di scopi di interesse generale.
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