18/07/2019 - Trasporto funebre a carico dell’ente solo in casi eccezionali
tratto da self-entilocali.it
Piemonte, del. n. 59 – Trasporto funebre a carico dell’ente solo in casi eccezionali
Pubblicato il 17 luglio 2019
Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’art. 19 del Regolamento di Polizia Mortuaria di cui al d.p.r. 285/1990 che dispone il trasporto della salma “a cura del Comune”.
Nello specifico, l’ente ha chiesto se è obbligato a sostenere le spese del trasporto e del recupero della salma o se suddetti costi spettano al richiedente, in quanto il pagamento del servizio può costituire danno erariale al Comune.
I magistrati contabili del Piemonte, con la deliberazione 59/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 15 luglio 2019, hanno chiarito che i costi del servizio di trasporto funebre, nel caso di decessi su pubblica via o luogo pubblico non è a carico della collettività, ma deve essere sostenuto dai richiedenti, salvo casi particolari come quelli di indigenza, inesistenza di eredi o identità sconosciuta del de cuius.
L’ente deve comunque garantire il servizio di trasporto funebre anche ai non abbienti supportandoli con oneri a proprio carico, al fine di soddisfare le esigenze igienico-sanitarie pubbliche.
Il d.p.r. 285/1990 all’art. 16, comma 1 stabilisce che “il trasporto delle salme, salvo speciali disposizioni dei regolamenti comunali, è: a) a pagamento, secondo una tariffa stabilita dall’autorità comunale quando vengono richiesti servizi o trattamenti speciali; b) a carico del comune in ogni altro caso”.
Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Piemonte del. n. 59 – 19
CC Sez. Controllo Piemonte del. n. 59 – 19