Salta ai contenuti. | Salta alla navigazione

Strumenti personali

Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali
Tu sei qui: Home / Archivio News / Anno 2019 / Luglio / 18/07/2019 - L’Ente Fiera diviene organismo di diritto pubblico operando fuori dalle regole del mercato

18/07/2019 - L’Ente Fiera diviene organismo di diritto pubblico operando fuori dalle regole del mercato

tratto da lapostadelsindaco.it

L’Ente Fiera diviene organismo di diritto pubblico operando fuori dalle regole del mercato

 18/07/2019 Approfondimenti
L’ordinanza n.17567, emessa il 28 giugno scorso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, hanno constatato che la Società a Partecipazione Pubblica che si occupa della gestione del Quartiere Fieristico di Roma, non rientra negli organismi di diritto pubblico, in quanto assimilata nel diritto eurounitario, al fine di identificare le Amministrazioni aggiudicatrici, quindi quei soggetti obbligati al rispetto di iter ad evidenza pubblica, come regolamentato dalle norme dell’Unione.
Il caso di specie, riguarda Fiera Roma srl, società che gestisce il quartiere fieristico della Città Eterna, l’azienda ha pubblicato un avviso esplorativo al fine di ricevere la migliore offerta relativa alla gestione dei servizi ristorativi e di caffetteria da effettuare entro il 15 novembre 2017 presso il polo fieristico.
Tale avviso, è stato impugnato di fronte al Tribunale Amministrativo del Lazio dal precedente gestore, all’epoca selezionato senza seguire particolari iter formali, mentre Fiera Roma ribadiva il concetto che il Tribunale in questione non fosse competente in quanto l'azienda stessa non fosse soggetta al Codice dei Contratti Pubblici, normati dal Decreto Legislativo n.50 del 18 aprile 2016.
L’organismo di diritto pubblico è tale se rispetta i requisiti inclusi nelle norme e che quindi necessita di un approccio maggiormente funzionale, piuttosto che formale, soprattutto che tenga conto delle varie modalità di operatività della stessa azienda, dunque le Sezioni Unite della Cassazione hanno sostenuto che un soggetto di diritto pubblico deve rispettare i criteri insiti nell.art.3 lettera d) del Dlgs 50/2016. Il tutto avviene analizzando in prima istanza la tipologia di attività svolta, che la stessa sia utile al fine di soddisfare le richieste e le esigenze della PA, in seconda istanza è necessario che la società utilizzi come faro guida delle considerazioni lontane dal criterio di economicità.
Per rispettare quest’ultimo criterio è necessario che l’azienda non basi la sua essenza su redditività, efficacia e rendimento, è inoltre necessario che l’interesse generale costituente l’oggetto dell’attività non venga rifiutato per criteri relativi all’economia.
Già 20 anni fa, la Corte di Giustizia si era pronunciata in merito a casi similari riguardanti la Fiera di Milano, quindi i magistrati delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno chiuso la diatriba sostenendo che l’Ente fieristico per beneficiare del diritto di essere riconosciuto come organismo di interesse pubblico, non esercitando la medesima attività a fine meramente commerciale.
È inoltre interessante il criterio relativo al fatto che lo statuto della società abbia come oggetto “l'attività di progettazione, organizzazione, promozione e gestione di attività fieristiche, espositive e congressuali, la gestione e lo sviluppo di quartieri fieristici di carattere sia nazionale che internazionale, nonché la prestazione di servizi complementari e di supporto alle attività stesse”. Ripetendo quindi che l’incompatibilità con la natura commerciale non è dimostrabile in astratto.
Articolo di Gianluca Galli
« gennaio 2025 »
gennaio
lumamegivesado
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Una frase per noi

Vi hanno detto che è bene vincere le battaglie? | Io vi assicuro che è anche bene soccombere, che le battaglie sono perdute nello stesso spirito in cui vengono vinte. || Io batto i tamburi per i morti, | per loro imbocco le trombe, suono la marcia più sonora e più gaia. || Gloria a quelli che sono caduti! | A quelli che persero in mare le navi di guerra! | A quelli che scomparvero in mare! A tutti i generali che persero battaglie, e a tutti gli eroi che furono vinti! | A gli infiniti eroi ignoti, eguali ai più sublimi eroi famosi.

Walt Whitman