17/07/2019 - Nuova modulistica Suap unificata e standardizzata, in Gazzetta l’Accordo 17 aprile 2019
tratto da gdc.ancitel.it
Nuova modulistica Suap unificata e standardizzata, in Gazzetta l’Accordo 17 aprile 2019
Enti locali 16 luglio 2019, di sd
Gli Enti locali hanno l’obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 28 agosto 2019 i moduli unificati e standardizzati per le attività commerciali e assimilate
Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019 l’Accordo 17 aprile 2019 tra il Governo, le regioni e gli enti locali concernente l’adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze. (Repertorio atti n. 28/CU).
Con tale Accordo raggiunto in Conferenza unificata sono stati approvati nuovi moduli relativi a:
– somministrazione di alimenti e bevande all’interno di associazioni e circoli aderenti a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali e che hanno natura di enti non commerciali
– somministrazione di alimenti e bevande all’interno di associazioni e circoli non aderenti a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali e che hanno natura di enti non commerciali in zone tutelate
– strutture ricettive alberghiere
– struttura ricettive all’aria aperta
La mancata pubblicazione, da parte del comune, dei moduli e delle informazioni, entro il termine previsto, costituisce illecito disciplinare per il responsabile, punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (articolo 2, comma 5, decreto legislativo n. 126 del 2016).
I moduli approvati contengono in allegato le specifiche tecniche al fine di consentire l’interoperabilità e lo scambio dei dati tra le amministrazioni.
La scheda anagrafica, approvata con l’Accordo del 4 maggio 2017, è comune a tutte le attività e costituisce parte integrante di ciascun modulo.
Le amministrazioni comunali, alle quali sono rivolte domande, segnalazioni e comunicazioni, hanno l’obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 28 agosto 2019 i moduli unificati e standardizzati, adottati con il presente accordo e adattati, ove necessario, dalle Regioni in relazione alle specifiche normative regionali entro il 31 maggio 2019.
L’obbligo di pubblicazione della modulistica è assolto anche attraverso il:
– Rinvio alla piattaforma telematica di riferimento.
– Rinvio alla modulistica adottata dalla Regione, successivamente all’accordo, e pubblicata sul sito istituzionale della Regione stessa.
Ad essere modificati sono i moduli che riguardano le seguenti attività:
-
Bar, ristoranti e altri esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (in zone tutelate e non tutelate)
-
Esercizio di strutture di vendita di dimensioni medie e grandi
-
Esercizio dell’attività di acconciatore e/o estetista
-
Attività per l’esercizio di vicinato
-
Esercizio di vendita per corrispondenza, televisione e altri sistemi di comunicazione, compreso il commercio on-line
-
Attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti militari o nei mezzi di trasporto pubblico
-
Esercizio dell’attività di pulizie, disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione
Vietato chiedere documentazione aggiuntiva
Le ammnistrazioni non possono chiedere ai cittadini e alle imprese – va ricordato – documenti diversi da quelli indicati nella modulistica. Una volta adottata la nuova modulistica e pubblicata sui siti delle amministrazioni locali, è vietata la richiesta di informazioni e di documenti diversi o aggiuntivi rispetto a quelli indicati nella modulistica unica standardizzata. Il decreto Scia unica, inoltre, ribadisce il divieto di richiedere documenti o informazioni in possesso dell’amministrazione stessa o di altre pubbliche amministrazioni (art. 2, comma 4, Dlgs. n. 126 del 2016).
«Le richieste di integrazione documentale sono limitate ai soli casi in cui non vi sia corrispondenza tra il contenuto dell’istanza, della segnalazione, della comunicazione e quanto pubblicato sui siti istituzionali». Per i responsabili della Pa, la richiesta d’integrazioni documentali non dovute costituisce illecito disciplinare punibile con la sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da tre giorni a sei mesi (art. 2 comma, D.lgs. n. 126 del 2016).
Per le ulteriori istruzioni operative si rinvia a quelle relative alle attività commerciali e assimilate allegate all’accordo del 4 maggio 2017.