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16/07/2019 - Sugli incarichi non autorizzati è anche competente il giudice contabile

tratto da lapostadelsindaco.it

Sugli incarichi non autorizzati è anche competente il giudice contabile

 16/07/2019 Approfondimenti
Fino ad oggi, le competenze giuridiche relative agli incarichi non autorizzati dall’Amministrazione ha sempre orientato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione a rivolgersi al giudice del rapporto del lavoro. La sentenza 17125/2019 delle Sezioni Unite della Cassazione hanno però definito un nuovo standard, terminando il lungo conflitto tra giudici del lavoro e giudici contabili.
Durante la sentenza, i magistrati hanno chiarito che la competenza spetta al giudice ordinario nei casi in cui l’Amministrazione voglia rimarcare il rapporto con il singolo dipendente, la palla invece passa al giudice contabile nei casi che vedono la Procura iniziare l’azione in questione.
La sentenza in questione ha riguardato un dipendente pubblico indagato per danno erariale, causato proprio da incarichi extraistituzionali non autorizzati dall’Amministrazione di riferimento. L’imputato ha chiesto nel corso dell’udienza di rinviare il tutto al giudice ordinario, visto che il giudice del rapporto di lavoro dipende direttamente dalla PA e che il togato contabile non ha competenze in merito.
Durante la disamina, il dipendente ha asserito che la retribuzione ricevuta per tali incarichi sono relativi ad un periodo anteriore alla prima modifica effettuata dalla legge 190/2012 all’art.53 del Decreto Legislativo 165/2001, che alcomma 7-bis recita “L’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei Conti”.
I magistrati delle Sezioni Unite hanno deciso in via preliminare che le disposizioni inserite da tale decreto non sono innovative e quindi può ritenersi applicabile, anche per i fatti commessi in un periodo antecedente. Nel caso in questione, la competenza è attribuita al giudice contabile, in quanto la Procura avrebbe attivato l’intervento erariale per i compensi relativi agli incarichi non autorizzati.
I togati hanno poi deciso di riconoscere non solo la condotta illecita del dipendente, ma anche il danno erariale derivante dal conflitto di interessi relativi all’adempimento con l’Amministrazione di appartenenza del soggetto.
Dopo aver chiarito ed indicato i termini relativi al danno erariale, si potrà definire la competenza degli organi della magistratura. Difatti, nel caso che le Amministrazioni non si adoperino all’azione legale, l’azione passerà alla Procura contabile, inibendo l’Ente alla promozione di qualunque azione successiva.
Articolo di Laura Egidi
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