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15/07/2019 - La dilazione dei pagamenti per gli enti locali in riequilibrio finanziario pluriennale

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it

La dilazione dei pagamenti per gli enti locali in riequilibrio finanziario pluriennale

di Girolamo Ielo - Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
Il Direttore generale delle finanze e il Ragioniere generale dello Stato con il D.M. 12 giugno 2019 hanno stabilito le modalità per la concessione in favore degli enti locali, che hanno deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, della rateizzazione dei carichi delle agenzie fiscali e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria affidati all'agente della riscossione.
Le norme di riferimento. Il comma 7, art. 243-bisD.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) stabilisce che l'ente locale, che ha deliberato il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, per il finanziamento dei debiti può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori. Il comma 7-bis stabilisce che al fine di pianificare la rateizzazione dei pagamenti l'ente locale interessato può richiedere all'agente della riscossione una dilazione dei carichi affidati dalle agenzie fiscali e relativi alle annualità ricomprese nel piano di riequilibrio pluriennale dell'ente. Il comma 7-ter prevede che queste disposizioni si applicano anche ai carichi affidati dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria. Infine il comma 7-quater dispone che le modalità di applicazione delle disposizioni relative alle suddette rateizzazioni sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
La dilazione di pagamento. I comuni e le province che, ai sensi dell'art. 243-bis del TUEL, ricorrono, condeliberazione consiliare, alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale possono chiedere all'agente della riscossione la dilazione dei pagamenti dei carichi affidati per i debiti fiscali e previdenziali.
I carichi oggetto di dilazione. La dilazione ha ad oggetto i carichi formati dalle Agenzie fiscali e dagli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria affidati all'agente della riscossione e relativi alle annualità ricomprese dall'ente nel piano di riequilibrio.
Comunicazione all'agente della riscossione e attività relative. Nell'ambito della dilazione è prevista una prima fase preliminare di conoscenza. Infatti, l'ente locale, prima di presentare l'istanza di rateazione, comunica all'agente della riscossione i carichi che intende rateizzare e il numero delle rate mensili nelle quali intende ripartire il pagamento. La comunicazione deve essere corredata dalla delibera consiliare di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale e deve indicare la durata del piano di riequilibrio. Entro quindici giorni dalla ricezione della comunicazione, l'agente della riscossione verifica che i carichi indicati dall'ente siano ricompresi tra quelli previsti nel piano di riequilibrio, e predispone lo schema del piano di ammortamento a rate costanti sulla base delle indicazioni ricevute dall'ente locale.
La richiesta di dilazione. L'ente locale presenta, a pena di decadenza, la richiesta di rateazione all'agente della riscossione entro trenta giorni dalla approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della Corte dei conti. La domanda, conforme allo schema del piano di ammortamento rilasciato dall'agente della riscossione, è redatta utilizzando l'apposita modulistica reperibile sul sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.
Allegati alla richiesta. Alla richiesta di dilazione sono allegate, a pena di improcedibilità, copia della delibera di approvazione del piano da parte della Corte dei conti e la delegazione di pagamento.
Il provvedimento di dilazione. Entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, l'agente della riscossione emette il provvedimento definitivo di dilazione allegando il piano di rateazione. La dilazione del pagamento può essere concessa in un numero di rate non superiore alla durata del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e, in ogni caso, fino ad un massimo di centoventi rate mensili.
Il pagamento. Il termine per il pagamento della prima rata scade l'ultimo giorno del mese successivo all'emissione del provvedimento; il termine per il pagamento delle rate successive alla prima scade l'ultimo giorno di ciascun mese. Il pagamento delle rate del piano di dilazione è effettuato, alle relative scadenze, dal Tesoriere dell'ente locale sulla base della delegazione di pagamento.
Ministero dell'interno e agente della riscossione. Il Ministero dell'interno trasmette all'agente della riscossione copia dei provvedimenti definitivi di approvazione o di diniego dei piani di riequilibrio pluriennale finanziario entro trenta giorni dalla data di ricezione dei provvedimenti medesimi. La trasmissione all'agente della riscossione effettuata mediante PEC, il cui indirizzo è indicato nel sito istituzionale dello stesso agente.
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