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15/07/2019 - ICI - Area edificabile soggetta a vincolo urbanistico che la destini all'espropriazione - E' soggetta all'imposta

tratto da italgiure.giustizia.it

ICI - Area edificabile soggetta a vinvolo urbanistico che la destini all'espropriazione - E' soggetta all'imposta

"Sulla questione questa Corte si è più volte pronunciata (Cass. sez. 5, 17/5/2017, n. 12272, Rv. 644137 — 02; Cass., sez. 5, 26/02/2010, n. 4753, Rv. 611757 — 01; Cass., sez. 6 n. 04/10/2004, n. 19750, Rv. 577494 - 01) affermando il principio, cui il collegio intende dare continuità, secondo il quale: «In tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), l'art. 1 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in nessun modo ricollega il presupposto dell'imposta all'idoneità del bene a produrre reddito o alla sua attitudine ad incrementare il proprio valore o il reddito prodotto, assumendo rilievo il valore dell'immobile, ai sensi del successivo art. 5, ai soli fini della determinazione della base imponibile - e quindi della concreta misura dell'imposta -, con la conseguenza che deve escludersi che un'area edificabile soggetta ad un vincolo urbanistico che la destini all'espropriazione sia per ciò esente dall'imposta (da Ultimo Cass. 2392/2019).
Anche l'interpretazione letterale e sistematica della norma depone in tal senso. Il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) dispone, per quanto qui rileva : - all'art. 1, comma 2, che "presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa"; - all'art. 2, comma 1, lett. a), che "ai fini dell'imposta di cui all'art. 1 [...] per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, Ric. 2017 n. 27917sez. MT - ud. 13.3.2019 dalla data in cui è comunque utilizzato"; - all'art. 8, comma 1, che: (a) "l'imposta è ridotta del 50% per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni" (precisando che "l'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione" e che "in alternativa il contribuente ha facoltà di presentare dichiarazione sostitutiva ai sensi della L. 4 gennaio 1968, n. 15, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente")."
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