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12/07/2019 - Predeterminazione dei criteri per la nomina dei commissari

tratto da giurisprudenzappalti.it

Predeterminazione dei criteri per la nomina dei commissari

Consiglio di Stato, sez. III, 10 luglio 2019, n. 4865
Scritto da Elvis Cavalleri11 Luglio 201960 Visualizzazioni
Il Consiglio di Stato smonta la tesi del Tar veneto (cfr. questo articolo) in relazione alla necessaria predeterminazione dei criteri per la nomina dei commissari, norma ultrattiva in forza della sospensione dell’obbligo di ricorso all’albo nazionale dei commissari.
Sul tema giova ricordare che il comma 12 dell’art. 216, d.lgs. n. 50 del 2016 (e prima del correttivo di cui al d.lgs. 19 aprile 2017, n. 56, il comma 12 dell’art. 77) stabilisce che “Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all’Albo di cui all’articolo 78, la commissione giudicatrice continua ad essere nominata dall’organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante” (da ultimo Consiglio di Stato, III, n. 276/2019).
L’appellante insiste nel sottolineare che, in violazione dell’art. 216 del dlgs 50/2016, la nomina è avvenuta in difetto della predeterminazione di regole di competenza e trasparenza per la formazione della commissione di gara, essendo il regolamento sulla nomina delle commissioni, stato adottato solo con decreto del direttore generale n. 136 del 28.12.2017, ossia dopo la gara.
Il Collegio ritiene che, sebbene sia preferibile la previa incorporazione delle regole di procedure in un atto fonte della stazione appaltantel’operato non diventa illegittimo per il sol fatto della mancata previa formalizzazione di dette regoleOccorre dimostrare che, in concreto, sono mancate le condizioni di trasparenza e competenza. Circostanza che nel caso di specie è da escludere, potendosi condividere quanto in proposito affermato dal primo giudice, ossia, che “la nomina della commissione giudicatrice appare sufficientemente sostenuta dalla produzione dei curricula dei singoli componenti e dalla formulazione, da parte di ciascuno di essi, delle dichiarazioni sostitutive attestanti l’insussistenza di eventuali cause di incompatibilità rispetto all’incarico ricevuto”.
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