12/07/2019 - Associazioni sportive e impianti comunali: rapporto concessorio? – Tar Sardegna 547/19
tratto da personaedanno.it
Associazioni sportive e impianti comunali: rapporto concessorio? – Tar Sardegna 547/19
Con sentenza n. 547 del 18 giugno 2019, il Tar Sardegna, sez. I, ha ribadito che la controversia riguardante l'atto di risoluzione del rapporto concessorio per la gestione della struttura equestre comunale adottato dal Comune (e i connessi profili di condanna e restitutori), appartiene alla giurisdizione del g.o.
I giudici amministrativi sardi hanno confermato che la sola appartenenza del bene al patrimonio indisponibile non qualifica di per sé la concessione in termini di "concessione di beni", essendo un simile automatismo certamente da escludere tutte le volte in cui, proprio come nel caso di specie, la natura pubblicistica del bene trovi fondamento nella sua strumentalità allo svolgimento di un servizio pubblico, secondo il criterio teleologico di cui all'art. 826, c. 2, c.c. Giova ricordare che tale schema implica, per sua natura, una “coesistenza” tra natura pubblica del bene e funzione pubblica del servizio cui è destinato. In questi casi, dunque, compete all’interprete individuare, tra i due profili, quello in concreto prevalente e, come tale, capace di qualificare giuridicamente il rapporto; occorre, in altre parole, operare un giudizio di "prevalenza sostanziale", per certi versi analogo a quello previsto in materia di appalti pubblici dall'art. 169, c. 8, del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.
Le “concessioni miste” sono caratterizzate dall’esplicitazione chiara degli obiettivi di fondo perseguiti dall'Amministrazione concedente. Se questi ultimi travalicano il mero utilizzo ordinario del bene, collocandosi in una prospettiva più ampia, essi finiscono necessariamente per identificare il rapporto in termini di concessione di servizi.
I giudici amministrativi hanno voluto segnalare che il tendenziale “favor ordinamentale” per la figura della concessione di servizi, a discapito della concessione di beni, trova giustificazione nella maggiore sicurezza che detto istituto giuridico è in grado di offrire sotto il profilo della tutela della trasparenza e della concorrenza, rispetto all'affidamento delle concessioni di beni.
Giova richiamare, in quest’ottica, quanto affermato da ANAC con delib.n.1300/2016: in quell’occasione, l’Autorità nazionale anticorruzione ha ritenuto che la concessione di un impianto sportivo con rilevanza economica dovesse essere inquadrata nell'ambito delle concessioni di servizi, con ciò che ne consegue sulle procedure da utilizzare per l'affidamento, ritenendo che la fattispecie presenti tutti i presupposti di cui all'art. 3, c. 1, lett. vv), del d.lgs. n. 50/2016, trattandosi di contratto a titolo oneroso in cui il corrispettivo del concessionario è rappresentato dal profitto derivante dalla gestione dei servizi.
Nel caso di specie, al concessionario sono stati richiesti interventi, migliorie e obbligazioni da adempiere che – a giudizio della Sezione – configurano un rapporto concessorio avente ad oggetto servizi (e non beni). Tra gli altri, al gestore erano richieste la costituzione di una scuola di equitazione e l’organizzazione di gare e manifestazioni ippiche, proprio al fine di valorizzare il “bene” impianto sportivo. Era, inoltre, stabilito che l’Associazione avrebbe curato la manutenzione ordinaria della struttura, restando a carico del Comune la manutenzione straordinaria. E le prestazioni eterogenee richieste in capo al gestore erano contenute nel Capitolato speciale di gara.
Alla luce di questo rapporto in qualche modo riconducibile ad un sinallagma, pur sempre funzionale alla migliore valorizzazione del bene (impianto sportivo), i giudici amministrativi sardi hanno ritenuto che l’atto di risoluzione del rapporto concessorio adottato dal Comune (e i connessi profili di condanna e restitutori), debba ricondursi alla giurisdizione del giudice ordinario sulla base del generale criterio di riparto basato sulla dicotomia interessi legittimi/diritti soggettivi, non essendo dato rinvenire, in relazione alle concessioni di sevizi, alcuna norma di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo sui profili esecutivi del rapporto.