11/07/2019 - Segretario comunale - Presidenza commissione di concorso - irregolarità - sostituzione del segretario comunale quale presidente della Commissione di concorso - Dimissioni del segretario comunale - nessuna giusta causa nelle dimissioni
tratto da italgiure.giustizia.it
Segretario comunale - Presidenza commissione di concorso - irregolarità - sostituzione del segretario comunale quale presidente della Commissione di concorso - Dimissioni del segretario comunale - nessuna giusta causa nelle dimissioni
"FATTI DI CAUSA
1.1. Con ricorso al Tribunale di Bologna Francesco Serpilli, Segretario comunale e Direttore generale del Comune di Jolanda di Savoia da111/9/2009, nominato con delibera del 19/5/2010 Presidente della commissione di concorso per la copertura di un posto di capo settore urbanistico, chiedeva che fosse accertata la giusta causa delle dimissioni dallo stesse rese in data 11 dicembre 2010 con condanna del Comune al relativo risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale.
1.2. La vicenda era nata da anomalie relative alla suddetta procedura concorsuale che, riferite al Sindaco del Comune di Jolanda di Savoia dallo stesso Serpilli e della segretaria della commissione del concorso, Anna Chieregato (irregolarità consistenti nel sospetto che qualcuno avesse passato la traccia della seconda prova scritta ad uno dei candidati poi ammesso agli orali), avevano comportato la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica, la sospensione della procedura concorsuale con nomina di altro funzionario ai fini della valutazione delle condizioni per l'annullamento del concorso in via di autotutela e quindi l'annullamento della procedura.
1.3. Nella prospettazione del ricorrente l'iniziativa del Sindaco era stata del tutto intempestiva ed imprudente in quanto intrapresa prima ancora della rendicontazione in merito allo stato di avanzamento della procedura concorsuale e comunque in assenza di alcun serio riscontro ed aveva esautorato il Serpilli dall'incarico conferitogli ledendone gravemente l'immagine professionale tanto sul piano endoistituzionale quanto su quello esterno all'Amministrazione e così colpevolmente determinando la sua scelta di dimettersi vista la non più tollerabile coabitazione tra un Segretario - Direttore Generale ed un Sindaco che con l'indicata iniziativa aveva apertamente sfiduciato il suo comportamento.
1.4. Il Tribunale respingeva la domanda.
1.5. La decisione era confermata dalla Corte d'appello di Bologna. Riteneva la Corte territoriale che i fatti appresi dal Sindaco, lungi dall'integrare mere generiche insinuazioni, in quanto emersi da una dichiarazione dettata dal Serpilli nel verbale di seduta della commissione di concorso del 13/10/2010 (verbale poi non sottoscritto per contrasti insorti tra i componenti), dichiarazione nella quale si faceva riferimento ad elementi oggettivi relativi al favoritismo che si sarebbe verificato in occasione della seconda prova scritta, non potessero comportare alcun indugio del Sindaco nel notiziare degli stessi l'autorità penale.
Evidenziava che il comprensibile disagio del Serpilli per il coinvolgimento nella vicenda non giustificasse comunque le dimissioni dagli importanti incarichi ricevuti.
2. Per la cassazione di questa pronuncia Francesco Serpilli ha proposto ricorso affidandosi a quattro motivi..."