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11/07/2019 - Progressioni verticali Pubblico Impiego, Cassazione ne stabilisce i limiti

tratto da lentepubblica.it

Progressioni verticali Pubblico Impiego, Cassazione ne stabilisce i limiti

lentepubblica.it • 10 Luglio 2019
Con la Sentenza della Sezione Lavoro Ordinanza n. 11787 del 2019, in materia di progressioni verticali del Pubblico Impiego, la Cassazione fornisce alcuni importanti chiarimenti.

Progressioni verticali Pubblico Impiego, Cassazione stabilisce limiti. Quello delle progressioni di carriera è un vero e proprio sistema, ben dettagliato e organizzato secondo un modello preciso, quasi gerarchico; riguarda tutto il mondo del lavoro, non solo la Pubblica Amministrazione. Tuttavia, a livello procedurale, per il Pubblico Impiego esistono limiti che questa recente Sentenza della Cassazione ha messo in evidenza.
Progressioni verticali Pubblico Impiego, Cassazione delibera
Nel caso specifico, la Corte respinge il ricorso di un dipendente della regione Abruzzo che chiedeva di essere risarcito per la perdita di chances, nel periodo 2000-2010, a causa del mancato svolgimento, da parte dell’amministrazione, delle procedure per la progressione verticale previste dall’art. 4 del CCNL di comparto 31/3/1999.
Le Sezioni Unite hanno respinto il ricorso, sottolineando che:
“la circostanza che la sentenza impugnata ritenga il Ministero del tutto inadempiente all’obbligo di completare le procedure di selezione avviate e mai concluse, infatti, non muta il contenuto degli oneri probatori dei dipendenti potenzialmente interessati alla progressione in carriera. Sussistendo nell’ambito del giudizio dagli stessi avviato un ovvio onere di allegazione e prova che costituisce il fondamento stesso del potere di valutazione del giudice. Che deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti. Nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita”.
I giudici, dunque, innanzi tutto chiariscono quando si può parlare, in fattispecie come queste, di perdita di chances. Successivamente, attraverso un puntuale percorso temporale, la Corte chiarisce – ponendoli alla base delle sue motivazioni – la natura e gli scopi degli atti di programmazione del fabbisogno del personale, del blocco delle assunzioni e del patto di stabilità interno, disposizioni che, dicono i giudici, sono destinate ad incidere anche sulla spesa per il personale delle Regioni, degli Enti Locali e del Servizio Sanitario Nazionale. Allo stesso modo numerose altre ordinanze successive, sulla medesima richiesta.
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