11/07/2019 - Partecipate, emolumenti con tetto
tratto da Italia Oggi - 10 Luglio 2019
Partecipate, emolumenti con tetto
di MATTEO BARBERO - Italia Oggi - 10 Luglio 2019
Fino all' emanazione del decreto ministeriale previsto dalla riforma Madia il tetto agli emolumenti degli amministratori di società pubbliche rimane quello stabilito dall' art. 4, comma 4, del dl 95/2012, pari all' 80% del costo complessivamente sostenuto nell' anno 2013. Il chiarimento arriva dalla Sezione regionale di controllo della Corte di conti per la Sardegna, che nella deliberazione n. 34/2019 ha sciolto alcuni dubbi sulla disciplina vigente e su quella in fieri. L' art. 11, comma 6, del dlgs 175/2016, in effetti, ha introdotto un nuovo limite, esteso agli altri organi sociali oltre che ai dirigenti e dipendenti, stabilendo che «con decreto del Ministero dell' economi a e delle finanze pubblico sono definiti indicatori dimensionali quantitativi al fine di individuare fino a cinque fasce per la classificazione delle suddette società.
Per ciascuna fascia è determinato, in proporzione, il limite dei compensi massimi al quale gli organi di dette società devono fare riferimento, secondo criteri oggettivi e trasparenti, per la determinazione del trattamento economico annuo onnicomprensivo che non potrà comunque eccedere il li mite massimo di euro 240 mila annui al lordo dei contributi previdenziali e assistenziali e degli oneri fiscali a carico del beneficiario, tenuto conto anche dei compensi corrisposti da altre pubbliche amministrazioni o da altre società a controllo pubblico».
Il successivo comma 7 prevede, inoltre, un regime transitorio, nelle more dell' emanazione del predetto decreto, durante il quale restano in vigore le disposizioni di cui all' art 4, comma 4, secondo periodo, del dl 95/2012, ai sensi del quale «a decorrere dall' 1/1/2015, il costo annuale sostenuto per i compensi degli amministratori ivi compresa la remunerazione di quelli investiti di particolari cariche, non può superare l' 80% del costo complessivamente sostenuto nell' anno 2013». I giudici contabili rilevano come tali limiti abbiano portata generale, in quanto applicabili ad ogni società controllata, e debbano essere coordinati con ulteriori limiti di spesa, di carattere speciale.