09/07/2019 - Vincolo ampio sullo stipendio del segretario
tratto da Il Sole 24 Ore - 08 Luglio 2019
Vincolo ampio sullo stipendio del segretario
di T.Grand.M.Zamb. - Il Sole 24 Ore - 08 Luglio 2019
Fino a oggi rimasto tra le pieghe di qualche deliberazione della corte dei conti, il tema del vincolo al salario accessorio del segretario comunale, posto dall' articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017 può rappresentare un problema serio. Quasi timidamente, alcune sezioni regionali della Corte dei Conti si sono pronunciate sull' assoggettamento al tetto del trattamento accessorio di alcune voci che compongono la parte variabile della retribuzione del Segretario. La Corte dei Conti Lombardia ha sostenuto (delibera 116/2018) che rientra nel vincolo la maggiorazione della retribuzione di posizione; la sezione regionale per la Puglia (delibera 27/2019) si è espressa per l' applicazione del tetto alla retribuzione di risultato del segretario. A suo tempo (delibera 22/2012), la stessa sezione regionale aveva escluso dall' allora vincolo dell' articolo 9, comma 2-bis del Dl 78/2010 i diritti di rogito.
Ma i magistrati contabili hanno limitato la loro azione solo in quanto il quesito posto era circoscritto. Al contrario, una definizione di salario accessorio per il segretario comunale è chiara a tutte le amministrazioni in quanto ben individuate sono le voci sulle quali viene applicata la famosa trattenuta Brunetta nei primi dieci giorni di malattia. Non si vede il motivo per il quale, a fronte di due diverse norme che parimenti considerano il trattamento economico accessorio, si debbano adottare comportamenti non uniformi. Un altro profilo di criticità in ordine all' applicazione del vincolo alla retribuzione variabile del segretario è rappresentato dalla quantità di riferimento.
La norma fissa nel trattamento economico accessorio determinato per l' anno 2016 il tetto massimo della stessa quantità per gli anni successivi. Ma come è possibile gestire situazioni nelle quali, nello stesso 2016, il segretario era, nell' ente, a scavalco per poche ore alla settimana e oggi viene richiesto alla medesima figura un impegno maggiore? La retribuzione è determinata dal contratto nazionale, generalmente in importi fissi e quindi non comprimibili. Ancora peggiore il quadro che si viene a delineare nell' ipotesi in cui l' amministrazione, nel 2016, faceva parte di una convenzione di segreteria, la quale, oggi, risulta sciolta, magari per motivi non governati dalla predetta amministrazione, alla quale, però, risulta assegnato il segretario a tempo pieno.
Fattispecie che sono tutt' altro che scolastiche e che si realizzano quotidianamente. Bene, e nell' ipotesi in cui non venga rispettato l' articolo 23, comma 2, del Dlgs 75/2017 per effetto di uno sforamento del trattamento economico accessorio del segretario, quali sono le conseguenze? Un primo divieto è contenuto nello stesso articolo 23, al successivo comma 3, dove si prevede la possibilità di destinare risorse variabili al fondo per la contrattazione decentrata solo «nel rispetto dei vincoli di bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli della spesa di personale».
Di conseguenza, l' incremento del trattamento economico variabile del segretario oltre il limite consentito comporta il divieto di aumento della parte altrettanto variabile del fondo per il salario accessorio. Ma quale salario accessorio? Solo quello del segretario o anche quello dei dipendenti, dei dirigenti e dei titolari di posizione organizzativa? In più, questo può rappresentare un' ipotesi per la quale scatta il divieto di assunzione a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipologia contrattuale?