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09/07/2019 - Convertito il decreto Crescita: le novità nei tributi locali (II parte)

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it

Convertito il decreto Crescita: le novità nei tributi locali (II parte)

di Girolamo Ielo - Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
L'art. 1L. 28 giugno 2019, n. 58, ha convertito, con modificazioni, il D.L. 30 aprile 2019, n. 34 (decreto crescita). In sede di conversione sono state riprodotte disposizioni contenute nella proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all'esame del Senato (AS 1294).
Nel provvedimento sono contenute diverse disposizioni di interesse per la finanza e i tributi degli enti territoriali.
Completiamo il commento delle disposizioni di natura tributaria.
Deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali: invio al MEF ed efficacia
L'art. 15-bisD.L. n. 34 del 2019 modifica le modalità e i termini di invio delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane. Tra l'altro si introduce l'obbligo di trasmissione telematica esclusiva delle delibere inerenti ai tributi con determinate specifiche tecniche, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'assolvimento degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi. L'articolo riproduce il contenuto dell'art. 18 della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all'esame del Senato (AS 1294).
Vediamo qui di seguito le novità:
- invio deliberazioni al MEF. Si dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020 tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni siano e inviate al MEF, Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico. Con riferimento alle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione si applica a decorrere dall'anno d'imposta 2021.
Con decreto del MEF, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data del 30 giugno 2019, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.
- efficacia delibere e regolamenti (1). A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.
- efficacia delibere e regolamenti (2). A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco, al contributo di soggiorno, nonché al contributo previsto a carico dei vettori per l'accesso al comune di Venezia, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione. Il MEF provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel Portale del federalismo fiscale.
- invio deliberazioni imposta provinciale sulle assicurazioni. Ai fini della pubblicazione, le delibere di variazione dell'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore sono trasmesse con le modalità informatiche viste in precedenza. Nel Dossier sul D.L. n. 34 del 2019 predisposto in sede parlamentare viene ricordato che secondo l'art. 17, comma 2, D.Lgs. 6 maggio 2011, n. 68, in materia di Tributi propri connessi al trasporto su gomma, l'aliquota dell'imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori (tributo proprio derivato delle province) è pari al 12,5 per cento. A decorrere dall'anno 2011 le province possono aumentare o diminuire l'aliquota in misura non superiore a 3,5 punti percentuali. Gli aumenti o le diminuzioni delle aliquote avranno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di pubblicazione della delibera di variazione sul sito informatico del MEF.
- norma abrogata. E' abrogato il comma 2 dell'art. 52D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446 ai sensi del quale i regolamenti in materia di entrate sono approvati con deliberazione del comune e della provincia non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non hanno effetto prima del 1° gennaio dell'anno successivo e che i regolamenti sulle entrate tributarie sono comunicati, unitamente alla relativa delibera comunale o provinciale al MEF.
- attuazione senza oneri. Si dispone che le amministrazioni interessate provvedano alle attività relative all'attuazione delle disposizioni innanzi viste nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La disposizione è di nuova stesura (art. 15-bis).
Contrasto all'evasione fiscale dei tributi locali
L'art. 15-terD.L. n. 34 del 2019 contiene misure preventive per sostenere il contrasto dell'evasione dei tributi locali. L'articolo riproduce il contenuto dell'art. 35 della proposta di legge in materia di semplificazioni fiscali, già approvata alla Camera e ora all'esame del Senato (AS 1294).
Gli enti locali competenti al rilascio di licenze, autorizzazioni, concessioni e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, uniche o condizionate, concernenti attività commerciali o produttive possono disporre, con norma regolamentare, che il rilascio o il rinnovo e la permanenza in esercizio siano subordinati alla verifica della regolarità del pagamento dei tributi locali da parte dei soggetti richiedenti.
La disposizione è di nuova stesura (art. 15-ter).
Riapertura termine rottamazione ter e saldo e stralcio contribuenti in difficoltà
E' riaperto al 31 luglio 2019 il termine per aderire:
- alla cd. Rottamazione ter delle cartelle esattoriali, ovvero la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017. Fatti salvi i debiti già ricompresi in dichiarazioni di adesione presentate entro il 30 aprile 2019, si riaprono i termini per accedere alla definizione agevolata mediante la presentazione di apposita dichiarazione entro il 31 luglio 2019, con le modalità e in conformità alla modulistica che l'agente della riscossione deve pubblicare sul proprio sitointernet entrocinque giorni dalla data del 30 giugno 2019.
- al cd. saldo e stralcio dei debiti fiscali e contributivi delle persone fisiche in difficoltà economica, affidati agli agenti della riscossione tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017, il cui termine è scaduto il 30 aprile 2019.
La disposizione è di nuova stesura (art. 16-bis).
IMU sulle società agricole:interpretazione autentica
L'art. 16-terD.L. n. 34 del 2019 equipara, con una norma di interpretazione autentica, quindi retroattiva, le società agricole agli imprenditori agricoli a titolo principale (IAP) e ai coltivatori diretti al fine di includerle nelle agevolazioni fiscali riconosciute a questi ultimi ai fini dell'imposta municipale propria. L'art. 16-ter estende le previsioni contenute nel comma 2 dell'art. 13D.L. n. 201 del 2011 alle società agricole.
Qui di seguito si riprende il testo del Dossier sul D.L. n. 34 del 2019 predisposto in sede parlamentare. L'art. 13 ha disposto l'anticipazione sperimentale dell'imposta municipale propria, prevendo, al comma 2, le esenzioni dal pagamento, individuate, in generale, nel possesso della prima abitazione, e, in particolare, in alcuni casi specifici quali le cooperative edilizie, i fabbricati destinati ad alloggi sociali, la casa coniugale assegnata al coniuge in caso di separazione e alcune ipotesi di immobili appartenenti alle Forze armate.
Ai fini dell'equiparazione in esame, lo stesso comma 2 ha tenuto ferme le definizioni di cui all'art. 2D.Lgs. n. 504 del 1992, prevedendo che i soggetti richiamati dall'art. 2, comma 1, lett. b), secondo periodo, del D.Lgs. n. 504 del 1992 dovevano essere individuati nei coltivatori diretti e negli imprenditori agricoli professionali di cui all'art. 1D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99.
Il D.Lgs. n. 504 del 1992 istituì allora l'imposta comunale sugli immobili (ICI), definendo all'art. 2 cosa debba intendersi per:
- fabbricato (lettera a);
- area fabbricabile (lettera b), dalla quale venivano esclusi i terreni posseduti e condotti dai soggetti indicati nel successivo comma 1 dell'art. 9, sui quali persisteva l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali;
- terreno agricolo (lettera c).
L'art. 9 stabilì che i terreni agricoli posseduti e condotti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli che esplicavano la loro attività a titolo principale erano soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente 50 milioni di lire e con le seguenti riduzioni:
a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti 50 milioni di lire e fino a 120 milioni di lire;
b) del 50 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 120 milioni di lire e fino a 200 milioni di lire;
c) del 25 per cento di quella gravante sulla parte di valore eccedente 200 milioni di lire e fino a 250 milioni di lire.
Sempre in riferimento a quanto previsto dall'art. 13D.L. n. 201 del 2011, il comma 8-bis aveva previsto talune agevolazioni per i terreni posseduti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli.
Il disposto è stato abrogato a decorrere dal 2016, in ragione dell'introduzione, con l'art. 1, comma 13, L. n. 208 del 2015 (legge di stabilità 2016) dell'esenzione dal pagamento dell'IMU i terreni agricoli:
1. ricadenti in aree montane o di collina, come individuati ex lege (circolare n. 9 del 14 giugno 1993);
2. posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
3. ubicati nei comuni delle isole minori indipendentemente, dunque, dal possesso e dalla conduzione da parte di specifici soggetti;
4. con specifica destinazione, ossia con immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile, dunque indipendentemente in tal caso da ubicazione e possesso.
La disposizione è di nuova stesura (art. 16-ter).
Contabilizzazione annullamento debiti tributari fino a 1000 euro
L'art. 16-quaterD.L. n. 34 del 2019 integra la disciplina dell'annullamento automatico dei debiti tributari fino a mille euro risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, prevista dall'art. 4D.L. n. 119 del 2018, con una norma relativa alla contabilizzazione delle relative poste da parte degli enti creditori, tenuti a tener conto degli effetti negativi del saldo e stralcio ed a vincolareallo scopo le eventuali risorse disponibili. Gli enti creditori sulla base degli elenchi trasmessi dall'agente della riscossione, devono adeguare le proprie scritture contabili entro la data del 31 dicembre 2019, tenendo conto degli eventuali effetti negativi già nel corso della gestione e vincolando allo scopo le eventuali risorse disponibili alla data della comunicazione.
Si ricorda che l'art. 4D.L. n. 119 del 2018 ha disposto l'annullamento automatico (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) dei debiti di importo residuo (calcolato al 24 ottobre 2018) fino a mille euro, risultanti dai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, ancorché riferiti a cartelle per cui sia stata richiesta definizione agevolata (ai sensi dell'art. 3 del medesimo decreto-legge.) L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018.
Ai fini del conseguente discarico, effettuato senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione è tenuto a trasmettere agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica, in conformità alle specifiche tecniche di cui all'allegato 1 del D.Dirett. 15 giugno 2015, MEF (GU n. 142 del 22 giugno 2015). Ai debiti oggetto di annullamento non si applicano le ordinarie procedure di discarico per inesigibilità (artt. 1920D.Lgs. 13 aprile 1999, n. 112) e, fatti salvi i casi di dolo, non si procede a giudizio di responsabilità amministrativo e contabile.
La disposizione è di nuova stesura (art. 16-quater)
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Vi hanno detto che è bene vincere le battaglie? | Io vi assicuro che è anche bene soccombere, che le battaglie sono perdute nello stesso spirito in cui vengono vinte. || Io batto i tamburi per i morti, | per loro imbocco le trombe, suono la marcia più sonora e più gaia. || Gloria a quelli che sono caduti! | A quelli che persero in mare le navi di guerra! | A quelli che scomparvero in mare! A tutti i generali che persero battaglie, e a tutti gli eroi che furono vinti! | A gli infiniti eroi ignoti, eguali ai più sublimi eroi famosi.

Walt Whitman