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08/07/2019 - Scia edilizia: la corretta definizione dei poteri inibitori

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Scia edilizia: la corretta definizione dei poteri inibitori
di Michele Deodati - Responsabile SUAP Unione Appennino bolognese e Vicesegretario comunale
Il gestore di un pubblico esercizio della somministrazione ha presentato al competente Comune una Scia per la realizzazione di una struttura in legno di 6 x 12 metri con campate di sostegno di circa 3 metri a ridosso dell'esercizio commerciale. In risposta, l'Amministrazione ha formulato un diniego con ordinanza di sospensione dei lavori, a cui è conseguita l'impugnazione davanti al T.A.R.. Le opere contestate sono state qualificate come di manutenzione straordinaria, secondo la descrizione che vale la pena riportare come segue: struttura stagionale, temporanea e amovibile, costituita da un impalcato di pali di castagno con tavolato e staccionata a croci di Sant'Andrea nel fondo immediatamente a ridosso dell'esercizio.
Il successivo provvedimento inibitorio emesso dal Comune ha argomentato che l'intervento comporta la realizzazione di un ampio terrazzo in elementi lignei prefabbricati poggianti su pali in cemento armato infissi nel sottostante terrazzamento, e pertanto non è inquadrabile tra quelli di manutenzione straordinaria bensì rientra fra quelli di nuova costruzione, secondo le definizioni indicate dalla lettera e), comma 1, art. 3D.P.R. n. 380 del 2001.
Il ricorso al T.A.R.: i caratteri della nuova costruzione
In esito al giudizio di primo grado, il giudice ha respinto il ricorso, rilevando che la Scia non ha menzionato le fondazioni permanenti in cemento armato rinvenute in sede di sopralluogo e per quanto le stesse risultassero nel deposito sismico effettuato presso il Genio Civile. Per la presenza di una tale struttura non amovibile, il giudice ha concluso per il carattere di nuova costruzione del manufatto, non autorizzabile con Scia.
L'appello al Consiglio di Stato: il corretto inquadramento della fattispecie ai fini dell'inibitoria
Contro la sentenza sfavorevole pronunciata in primo grado, l'interessata è ricorsa in appello davanti al Consiglio di Stato, che con la sentenza n. 4176 del 19 giugno 2019 lo ha accolto.
La parte privata ha innanzitutto sostenuto che il T.A.R. sia incorso in un errore di travisamento dei fatti. La presenza dei micropali sarebbe emersa per la prima volta in una memoria di replica depositata fuori termine dalla difesa comunale, attraverso una non consentita integrazione postuma della motivazione. Questi micropali erano già noti al Comune, in quanto realizzati nel contesto di una precedente Scia finalizzata all'installazione di una pedana per la relativa stagione, e allora giudicati urbanisticamente irrilevanti.
Il Collegio d'appello ha argomentato partendo dalla corretta ricostruzione dell'oggetto della Scia, relativa al posizionamento di una struttura impalcata consistente in una pedana di legno per posizionare i tavoli del bar. Il provvedimento impugnato ha inteso imporre un divieto di realizzazione, qualificandosi come inibitorio ai sensi dell'art. 19, comma 3, L. n. 241 del 1990. Secondo la norma, L'amministrazione competente, in caso di accertata carenza dei requisiti e dei presupposti di cui al comma 1, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della segnalazione di cui al medesimo comma, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, per quanto in ambito edilizio i termini per l'esercizio di tale potestà sono definiti in un arco temporale di trenta giorni. Secondo il ragionamento del Consiglio di Stato, il provvedimento di divieto deve rivolgersi esclusivamente all'attività oggetto di Scia, e nel caso specifico avrebbe dovuto dimostrare che la costruzione della piattaforma, unica attività oggetto dell'intervento, era per qualche ragione illegittima.
Al contrario, il diniego si è fondato su una circostanza estranea alla fattispecie concreta, e cioè la realizzazione dei micropali, che riguardava altro e diverso intervento non oggetto della Scia contro la quale si è indirizzato il potere inibitorio del Comune per una supposta abusività di tali elementi. Il vizio che è stato rilevato è dunque quello dell'eccesso di potere, in quanto il provvedimento impugnato persegue un interesse diverso da quello suo proprio. Il Collegio chiarisce anche come dovrà indirizzarsi l'attività amministrativa a seguito dell'annullamento del provvedimento impugnato: "l'amministrazione sarà quindi tenuta a considerare in modo separato il montaggio e lo smontaggio della pedana di legno e il carattere eventualmente abusivo dei pilastrini sui quali essa si vuol far appoggiare, e di questi dovrà verificare la regolarità urbanistica ed edilizia nell'esercizio dei poteri che le competono ai sensi dell'art. 27, T.U. 6 giugno 2001 n. 380. E' però evidente che, fin quando non vi sia un provvedimento repressivo al riguardo, l'esistenza dei micropali non potrà di per sé rappresentare un ostacolo all'installazione della piattaforma, che potrà essere impedita solo per vizi propri di tale attività isolatamente considerata".
Regime giuridico dei manufatti leggeri: prevale l'aspetto funzionale
Vale la pena richiamare altri precedenti sul controverso tema dei manufatti leggeri, il cui inquadramento a fini abilitativi è stato collegato all'aspetto funzionale. Per consolidato orientamento, i manufatti leggeri ma non precari e funzionali a soddisfare esigenze permanenti, vanno considerati come idonei ad alterare lo stato dei luoghi, con un sicuro incremento del carico urbanistico, a nulla rilevando la precarietà strutturale del manufatto, la rimovibilità della struttura e l'assenza di opere murarie. D'altra parte, l'impostazione trova anche il conforto della norma contenuta nell'art. 3, comma 1 lett. e.5 del D.P.R. n. 380 del 2001, secondo la quale è considerata opera di nuova costruzione l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili. Fanno però eccezione quelli che siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o siano ricompresi in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore. Non sono dunque assoggettati al regime del permesso di costruire i manufatti temporanei, o quelli preordinati ad esigenze di accoglienza turistica. Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 189 del 2015, il testo è stato riscritto in modo da distinguere da quelle meramente temporanee, le strutture destinate alla ricettività turistica, purché autorizzate e conformi alla normativa vigente.
Glossario edilizia libera
E' inoltre il caso di ricordare che ai sensi del nuovo Glossario dell'Edilizia Libera è soggetta a tale regime giuridico l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, in strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno dei turisti, previamente autorizzate sotto il profilo urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, in conformità alle normative regionali di settore.
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