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08/07/2019 - Le regole per l’assunzione di mutui

tratto da self-entilocali.it

Marche, del. n. 36 – Le regole per l’assunzione di mutui

Pubblicato il 5 luglio 2019

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alle condizioni da rispettare, in relazione ai vincoli di finanza pubblica, per procedere alla contrazione di nuovi mutui, in presenza di un indebitamento elevato, ma comunque rispettoso dei limiti previsti dall’articolo 204 del Tuel e dei valori soglia previsti dal D.M. del 28 dicembre 2018.
I magistrati contabili delle Marche con la deliberazione 36/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 4 luglio, dopo aver richiamato i limiti e le condizioni poste dagli artt. 202 e 203 del Tuel, hanno osservato che, con riguardo alle “regole particolari per l’assunzione di mutui”, l’art. 204 del Tuel prevede, al comma 1, che l’ente locale può assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato solo “se l’importo annuale degli interessi, sommato a quello dei mutui precedentemente contratti, a quello dei prestiti obbligazionari precedentemente emessi, a quello delle aperture di credito stipulate e a quello derivante da garanzie prestate ai sensi dell’art. 207, al netto dei contributi statali e regionali in conto interessi, non supera (omissis) il 10 per cento, a decorrere dal 2015, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto del penultimo anno precedente quello in cui viene prevista l’assunzione di mutui. (omissis). Non concorrono al limite di indebitamento le garanzie prestate per le quali l’ente ha accantonato l’intero importo del debito garantito”.
Tra le ulteriori condizioni poste dal legislatore per poter configurare legittimo il ricorso all’indebitamento, i magistrati contabili hanno richiamato, altresì, il D.M. del 28 dicembre 2018, nonché le disposizioni contenute nel d.lgs. 118/2011 e, in particolare, il principio contabile concernente la contabilità finanziaria (allegato n. 4/2).
Infine, come evidenziato dai magistrati contabili, a prescindere dai limiti di indebitamento posti dalla vigente normativa, le politiche di investimento di un Ente richiedono una valutazione complessiva della situazione economica-finanziaria e debitoria dello stesso, che tenga conto della sostenibilità dell’indebitamento, e quindi della capacità di far fronte ai relativi oneri finanziari con risorse di carattere corrente (in applicazione del principio di prudenza).
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