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05/07/2019 - Per le assunzioni a contratto dei responsabili dei servizi la normativa richiede obbligatoriamente il titolo di studio della laurea

tratto da quotidianopa.leggiditalia.it

Per le assunzioni a contratto dei responsabili dei servizi la normativa richiede obbligatoriamente il titolo di studio della laurea

di Vincenzo Giannotti - Dirigente Settore Gestione Risorse (umane e finanziarie) Comune di Frosinone
La richiesta del Sindaco
E' stato chiesto ai giudici contabili in sede consultiva se sia possibile per un ente locale che intende coprire un posto di responsabile del servizio ai sensi dell'art. 110, comma 1, D.Lgs. n. 267 del 2000, effettuare una selezione ammettendo anche soggetti che, pur privi dei titoli accademici richiesti per l'accesso alla qualifica (lauree, lauree specialistiche, master, dottorati di ricerca, ed altri titoli equivalenti), dimostrino di aver sviluppato e maturato competenze ed esperienze elevate ed innovative rilevabili dal curriculum professionale in quanto già inquadrati nella categoria D presso altri enti del comparto o categorie equivalenti di comparti diversi.
La risposta del Collegio contabile
La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per la Puglia, nella deliberazione n. 66 del 2019 ha dichiarato il quesito inammissibile da un punto di vista oggettivo poiché trattasi di questione estranea alla materia della contabilità pubblica, non venendo in rilievo, nel quesito in tema di personale, norme disciplinanti l'utilizzo delle risorse pubbliche con finalità di contenimento della spesa pubblica ai fini degli equilibri di bilancio. Tuttavia, ai soli fini collaborativi il Collegio contabile ha evidenziato come la giurisprudenza contabile si sia occupata da tempo di responsabilità erariale derivanti dall'assenza del titolo di studio per il conferimento di incarichi ex art. 110 del TUEL(tra le tante Corte dei conti, Sez. giur. Lombardia, sent. n. 97 del 2016).
La condanna per danno erariale
Il caso di specie affrontato dai giudici contabili lombardi, citati dai colleghi pugliesi, riguardava il conferimento di un incarico ai sensi dell'art. 110 del Tuel dove il Sindaco nominava un soggetto dichiarando che "… ritenuto che dal curriculum vitae del candidato si evinca e sia ampiamente dimostrata una competenza professionale decisamente elevata, tale da sopperire adeguatamente al deficit di formazione universitaria..". Il Collegio contabile lombardo ha evidenziato come il vigente quadro normativo impone, per soggetti non vincitori di un pubblico concorso (regola generale nel nostro ordinamento amministrativo), che per poter "lavorare", anche temporaneamente, con la pubblica amministrazione (con rapporto subordinato o autonomo), occorre che abbiano assolto ai requisiti procedurali di selezione e di successiva trasparenza degli incarichi e, soprattutto, debbono possedere i requisiti culturali-professionali per il conferimento di incarichi richiesti dalla normativa. Ciò è previsto, a garanzia sia di pubblicità/trasparenza (bando indicante i requisiti selettivi para-concorsuali; pubblicazione di curricula e compensi dei prescelti), che di buon andamento della p.a., valore espresso dalla meritocratica e motivata scelta tra gli aspiranti (vagliando i requisiti culturali-professionali in capo ai prescelti). E quanto detto vale sia per poter conferire incarichi dirigenziali temporanei in deroga al pubblico concorso (art. 19, comma 6, D.Lgs. n. 165 del 2001), sia per poter attribuire incarichi d'opera di alta professionalità e consulenze esterne (art. 7D.Lgs. n. 165 del 2001 cit.). In particolare, l'amministrazione locale che intende provvedere al conferimento di un incarico dirigenziale ai sensi dell'art. 110, comma 1 o comma 2, D.Lgs. n. 267 del 2000deve in ogni caso tenere presente i "requisiti" richiesti dalla legge "in relazione alla qualifica da ricoprire". Questi requisiti non sono direttamente fissati dal T.U.E.L., ma debbono essere tratti dalle norme contenute nel D.Lgs. n. 165 del 2001 ed in particolare le disposizioni di cui all'art. 19, comma 6, che prevedono espressamente che il conferimento dell'incarico possa avvenire solo in presenza, da parte del candidato, di una formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate. La mancanza della laura conduce, pertanto, l'ente che ha conferito l'incarico a responsabilità amministrativa, avendo già da tempo la giurisprudenza contabile condannato gli amministratori dell'ente al risarcimento del danno erariale in misura pari al compenso per l'incarico dirigenziale percepito dal dipendente in assenza del titolo di studio richiesto (tra le tante Corte dei conti, sez. giur. Toscana, 3 ottobre 2011 n. 363; Corte dei conti Sez. giur. Toscana, 13 maggio 2001, n. 175; Corte dei conti, Sez. giur. Toscana, 4 agosto 2011 n. 282Corte dei conti, sez. giur. Lombardia, 24 marzo 2009 n. 165 e 19 maggio 2015 n. 76Corte conti, sez. giur, Campania, 25 febbraio 2009 n. 127).
Le indicazioni della Cassazione
In merito alla concreta esperienza lavorativa richiesta dalla citata normativa, è recentemente intervenuta anche la Corte di Cassazione, con la sentenza 7 giugno 2019, n. 15514. Secondo i giudici di Piazza Cavour le disposizioni dell'art. 19, comma 6, D.Lgs. n. 165 del 2001consentono la realizzazione del requisito richiesto per la copertura di un posto di dirigente a contratto in uno dei due casi: a) In presenza di attività svolta in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali; b) o in alternativa, nell'aver conseguimento una particolare "specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza". Nell'interpretare il secondo requisito, la concreta esperienza di lavoro deve coesistere con quella scientifica e deve essere dirigenziale o ad essa equiparabile.
L'interpretazione della Cassazione appare ancora più restrittiva rispetto a quella evidenziata dai giudici contabili, in quanto non è sufficiente una esperienza lavorativa come funzionario ma detta esperienza deve essere stata svolta come dirigente o con cariche ad esse equiparate (esempio funzionari apicali in enti privi di dirigenti che abbiano avuto assegnato incarichi dirigenziali). La mancanza del requisito dei cinque anni previsti nel primo requisito potrà essere, quindi, sopperito dalla particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria e da pubblicazioni scientifiche da parte dei candidati che abbiano svolto funzioni dirigenziali o ad esse equiparante per un periodo inferiore ai cinque anni richiesti inizialmente dalla normativa. In altri termini, la concreta esperienza lavorativa può superare il periodo minimo di cinque anni di dirigenza grazie solo alla particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica che dovrà essere adeguatamente dettagliata da parte del candidato che aspiri alla copertura del posto dirigenziale a tempo determinato in dotazione organica.
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