04/07/2019 - Gare sulla progettazione anche senza finanziamenti
tratto da Il Sole 24 Ore - 03 Luglio 2019
Gare sulla progettazione anche senza finanziamenti
di Francesco Carnovale - Il Sole 24 Ore - 03 Luglio 2019
Il tema della progettazione, nell' impostazione codicistica del 2016, era considerato centrale per la realizzazione di opere di qualità. Il Dlgs 50/2016 muoveva da questo assunto: per avere opere efficienti è necessaria una progettazione adeguata, verificata e puntuale. L' articolo 23 del Codice, che regola la progettazione, prevedeva l' emanazione di due decreti ministeriali, il primo riguardante i tre livelli progettuali ed il secondo per la «progettazione semplificata», riguardante gli interventi di manutenzione ordinaria fino a un importo di 2,5 milioni.
I due Dm, però, non hanno visto la luce; così oggi il Dl sblocca cantieri prevede che i contenuti dell' intera fase della progettazione saranno oggetto del regolamento unico. Analizzando le novità introdotte in tema di progettazione, possiamo elencarne quattro. La prima attiene all' introduzione all' articolo 24 del Dlgs 50/2016 del nuovo comma 3 bis, che estende anche alle manutenzioni straordinarie la possibilità di affidamento sulla base della sola progettazione definitiva senza limiti di importo. In questi casi, il progetto definitivo dovrà contenere: una relazione generale; l' elenco dei prezzi unitari; il computo metrico estimativo.
Tuttavia, questo intervento è temporaneo e sarà efficace solo per un periodo transitorio che si estende dall' entrata in vigore della disposizione fino al 31 dicembre 2020. La seconda novità riguarda solo i lavori e prevede la possibilità per le amministrazioni di affidare la progettazione dell' opera anche in assenza di finanziamenti. Questa previsione sgancia, quindi, la fase della progettazione dall' individuazione per la Pa delle risorse utili per "cantierare" l' opera. I soggetti attuatori di opere sono, quindi, autorizzati ad avviare le procedure di affidamento, nelle more dell' erogazione delle risorse. È indubbio che questa previsione, da un lato, sia semplificatoria dal punto di vista pratico, dall' altro potrebbe prospettare un intervento della Corte dei conti ed un danno erariale in caso di mancato reperimento delle risorse.
La terza modifica viene introdotta dall' articolo 1, comma 1, lettera e) punto 3 del Dl e interviene sul comma 18 dell' articolo 35 del Codice che prevedeva la corresponsione dell' anticipazione del 20%, entro 15 giorni dall' effettivo inizio dei lavori, all' affidatario solo per i lavori. Con questa modifica l' anticipazione del 20% va corrisposta anche ai contratti relativi a servizi di architettura e ingegneria, per i quali ora si dovrà procedere al versamento dell' anticipazione all' affidatario entro 15 giorni dalla sottoscrizione del verbale di inizio attività o dalla firma del contratto. La quarta novità è quella introdotta al comma 1-bis dell' articolo 59 il quale prevede che i requisiti minimi per lo svolgimento della progettazione oggetto del contratto siano previsti nei documenti di gara nel rispetto del codice e del nuovo regolamento. Questi requisiti sono posseduti dalle imprese attestate per prestazioni di sola costruzione attraverso un progettista raggruppato o indicato in sede di offerta e in grado di dimostrarli.
Nel caso in cui i requisiti per lo svolgimento della progettazione non siano dimostrati dal proprio staff di progettazione, le imprese attestate per prestazioni di progettazione e costruzione devono documentare la presenza di operatori (esterni alle loro strutture) in possesso dei requisiti. In ambito finanziario, invece, per quanto attiene le spese tecniche, il Dl prevede che tra le spese tecniche del quadro economico vengano inserite anche quelle di carattere strumentale sostenute dall' amministrazione in relazione all' intervento. Infine, bisogna segnalare la novità che riguarda la fase di verifica della progettazione, ossia la possibilità per le Pa che dispongano di un sistema di qualità interno certificato da Organismi accreditati di verificare i progetti di lavori compresi tra i 20 milioni di euro e la soglia dell' articolo 35 del Dlgs 50/16.