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04/07/2019 - Criteri di aggiudicazione, sottosoglia più discrezionalità alle amministrazioni 

tratto da Il Sole 24 Ore - 03 Luglio 2019

Criteri di aggiudicazione, sottosoglia più discrezionalità alle amministrazioni 

di Ilaria Madeo, Pierdanilo Melandro - Il Sole 24 Ore - 03 Luglio 2019
La legge 55/2019 ha introdotto anche modifiche alla disciplina generale in materia di criteri di aggiudicazione contenuta all' articolo 95 del Codice dei contratti pubblici, che devono essere lette insieme all' articolo 36 in materia di contratti sottosoglia. Bisogna evidenziare che, con riferimento alla disciplina in materia di contratti soprasoglia, l' articolo 95 comma 2 , che contiene il principio generale di funzionamento dei criteri di aggiudicazione, non ha subito alcuna modifica. Questa norma, di diretta trasposizione delle direttive europee, descrive i criteri che la stazione appaltante può utilizzare, basati su elementi unicamente economici (il prezzo o il costo), o su elementi qualitativi ed economici (rapporto qualità/prezzo). Al comma 3 il legislatore ha specificato le ipotesi in cui la stazione appaltante è obbligata a utilizzare «esclusivamente» il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Si tratta, essenzialmente, dei servizi ad alta intensità di manodopera e dei servizi sociali, fatta eccezione per quelli affidati direttamente fino a 40mila euro e dei servizi di ingegneria e architettura.
Terza ipotesi A queste due ipotesi, il Dl, così come convertito dalla legge 55/2019, ne aggiunge una ulteriore, specificando che dovranno essere affidati esclusivamente in base al miglior rapporto qualità/prezzo anche gli affidamenti dei servizi e delle forniture, di importo pari o superiore a 40mila euro, caratterizzati da notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo (nuova lettera b-bis, comma 3, dell' articolo 95). Si tratta di un' ipotesi che era già contenuta in termini negativi al comma 4 e che viene più opportunamente collocata al comma 3. Resta ferma la previsione contenuta al comma 4 dell' articolo 95, secondo cui è possibile - ma non obbligatorio - ricorrere al criterio del prezzo più basso per l' affidamento di servizi e forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, qualunque sia il loro importo (ad esempio, energia, combustibili, farmaci).
Al comma 4, invece, vengono abrogate le previsioni contenute alla lettera a) e alla lettera c), costituenti deroghe al principio generale e che consentivano, rispettivamente, l' utilizzo del prezzo più basso: a) per i lavori di importo pari o inferiore ai due milioni di euro; c) per servizi e forniture di importo fino a 40mila euro o di importo superiore a tale soglia ma inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria caratterizzati da elevata ripetitività e comunque diversi da quelli di notevole contenuto tecnologico e/o aventi carattere innovativo. A ben vedere, l' indicazione di queste ipotesi sarebbe stata superflua in considerazione delle modifiche introdotte dal Dl sblocca cantieri e per le quali occorreva effettuare un coordinamento. Il nuovo articolo 36, al comma 9 bis esplicita, infatti, che l' affidamento per importi inferiori alla soglia comunitaria possa avvenire ricorrendo indifferentemente al criterio del solo prezzo più basso oppure a quello del rapporto qualità/prezzo, sicché la previsione contenuta nella lettera a) si sarebbe rivelata una inutile ripetizione. Quanto alla lettera c), si è reso necessario cancellare la disposizione per meri motivi di coordinamento, posto che la stessa è stata inserita al comma 3 dell' articolo 95.
Divieto Ulteriore specificazione, apportata dalla legge di conversione, riguarda i servizi ad alta intensità di manodopera con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato. In particolare, al comma 4 viene esplicitato il divieto di affidare questi servizi con il criterio del minor prezzo. Questa modifica, in sostanza, recepisce quanto stabilito nella recente Adunanza plenaria del Consiglio di Stato che, con la sentenza 8/2019, si è pronunciata per superare il contrasto giurisprudenziale sorto sul punto, chiarendo che i servizi ad alta intensità di manodopera dovessero essere necessariamente affidati con il criterio dell' offerta economicamente più vantaggiosa anche nell' ipotesi in cui gli stessi avessero caratteristiche standardizzate. In conclusione, per comprendere quali criteri di aggiudicazione è possibile utilizzare occorre distinguere tra le seguenti ipotesi: per gli affidamenti di importo inferiore alla soglia comunitaria occorrerà far riferimento all' articolo 36, comma 9 bis, che consente alla stazione appaltante di scegliere liberamente tra i due criteri di aggiudicazione; per i servizi soprasoglia occorrerà tener conto delle modifiche introdotte dalla legge e delle ipotesi contenute all' articolo 95, comma 3, per le quali è obbligatorio l' utilizzo del criterio del criterio del miglior rapporto qualità/prezzo; per i lavori soprasoglia, continua a trovare applicazione il principio generale contenuto all' articolo 95 comma 2, che non ha subito alcuna modifica.
Questa interpretazione trova conforto nella considerazione che laddove legislatore ha voluto esercitare la facoltà di limitare espressamente l' utilizzo del criterio del prezzo più basso lo ha fatto. Infine, in fase di conversione è stato reintrodotto il tetto massimo del 30% per il punteggio economico nell' offerta economicamente più vantaggiosa, basata sul miglior rapporto qualità/prezzo.
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