04/07/2019 - Comuni non capoluogo senza obbligo di centralizzare
tratto da Il Sole 24 Ore - 03 Luglio 2019
Comuni non capoluogo senza obbligo di centralizzare
di Ilaria Madeo, Pierdanilo Melandro - Il Sole 24 Ore - 03 Luglio 2019
Fra le novità di maggiore interesse apportate dalla legge 55/2019 c' è la sospensione, sino al 31 dicembre 2020, dell' applicazione dell' articolo 37, comma 4, del Codice dei contratti pubblici, che concerne l' obbligo per i Comuni non capoluogo di ricorrere alla cosiddetta committenza ausiliaria. La norma in parola, in combinato disposto con i commi 1 e 2 del medesimo articolo 37, prevedeva infatti che i Comuni non capoluogo - in presenza di forniture e servizi di importo superiore a 40mila euro, lavori di importo superiore a 150mila euro, lavori di manutenzione ordinaria di importo superiore ad 1 milione - dovessero procedere esclusivamente tramite uno dei seguenti modelli organizzativi: ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall' ordinamento; ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso le province, le città metropolitane o gli enti di area vasta.
La norma era stata già modificata dal decreto legge sblocca cantieri che, intervenendo direttamente sull' articolo 37, comma 4, aveva reso facoltativo anziché obbligatorio il ricorso ai meccanismi di centralizzazione e di aggregazione individuati dall' articolo 37, comma 4, del Dlgs n. 50/2016. Nuovo limite temporale In sede di conversione del decreto legge, la novità è stata sostanzialmente confermata, pur essendo stato inserito il limite temporale del 31 dicembre 2020. L' effetto è il medesimo: i Comuni non capoluogo potranno procedere autonomamente anche per importi superiori alle soglie di cui sopra. Preme sottolineare che resta ferma la possibilità di ricorrere ai modelli organizzativi contemplati al citato articolo 37, comma 4, che diventano così facoltativi e non più obbligatori.
Rimangono, soprattutto, invariati gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione (dunque mercato elettronico e Convenzioni/Accordi quadro di Consip e degli altri soggetti aggregatori di riferimento), anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, nonché gli obblighi di acquisto aggregato introdotti dal dl n. 66 del 2014 con riferimento a determinate categorie merceologiche (si fa riferimento alla pulizia degli immobili, alla vigilanza armata e non, alla manutenzione di strade, immobili e impianti nonché al trasporto scolastico). Ancora, la legge 55/19 nulla specifica sull' applicazione dei commi 1 e 2 dell' articolo 37, cui il successivo comma 4 rimanda, che dunque continueranno ad applicarsi.
Se ne ricava che, qualora il sistema di qualificazione di cui all' articolo 38 entrasse a regime, anche i Comuni non capoluogo dovranno necessariamente qualificarsi per poter procedere agli affidamenti di importo superiore a 40mila euro per le forniture e i servizi e a 150mila euro per i lavori. Attualmente, invece, il regime transitorio prevede che ai fini della qualificazione è sufficiente che le stazioni appaltanti siano iscritte all' Ausa (l' Anagrafe unica delle stazioni appaltanti). Seppur provvisoria, la modifica è quindi di grande impatto in quanto permette ai comuni non capoluogo di sottrarsi agli obblighi di centralizzazione e di procedere autonomamente anche per acquisti di importo superiore alle soglie delineate all' articolo 37 del Dlgs n. 50/2016 (40mila euro per forniture e servizi e 150mila euro per i lavori).
Essa si inserisce nel solco di una tematica da tempo all' attenzione del legislatore e oggetto di una serie di interventi normativi. Lungi dal ripercorrere le tappe che hanno portato alla promulgazione della disciplina contenuta dal Codice del 2016, preme essenzialmente ricordare, per quanto qui di interesse, che lo stesso era espressione di un necessario mutamento di prospettiva: la centralizzazione delle committenze diviene la via principale per l' ottimizzazione degli approvvigionamenti, in ragione della professionalità e competenza che dovrebbe caratterizzarle.
Cambio di strategia Per converso, quest' ennesima stagione riformatrice muove dall' assunto opposto: l' aggregazione da strumento strategico finisce con l' essere concepita quale ulteriore aggravio burocratico a carico dei piccoli comuni, nonché causa di rallentamenti. Orbene, anche se quella del 2016 può essere considerata "una rivoluzione solo annunciata" - fra i motivi, primo su tutti la mancata attuazione della qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all' articolo 38 del Codice - ad essa (come tutte le rivoluzioni che si rispettino) segue il desiderio di "restaurazione". Il nodo benefici Ci si domanda, tuttavia, se questo ritorno all' ancien regime possa effettivamente portare a dei benefici.
Sul punto, non può che constatarsi che la novella, anzitutto, ostacola il processo di riduzione del numero delle stazioni appaltanti, riproponendo tutte quelle criticità connesse alle capacità gestionali dei piccoli comuni, spesso non dotati di strutture e professionalità adeguate. La frammentarietà strutturale e procedurale ha rappresentato -e, continua a rappresentare - una delle criticità più tangibili del sistema di public procurement italiano. A ciò si aggiunge che le amministrazioni comunali già organizzate mediante costituzione di unioni di comuni, laddove decidano di procedere in proprio, dovranno procedere ad una revisione di tali modelli organizzativi; senza contare che, se sprovviste, dovranno munirsi degli strumenti informatici idonei a soddisfare le prescrizioni di cui all' articolo 40, comma 2, del Dlgs n. 50/2016.