04/07/2019 - Accesso civico generalizzato: nelle richieste di parere al Garante è sempre necessario fornire precisi parametri relativi alla vicenda
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Accesso civico generalizzato: nelle richieste di parere al Garante è sempre necessario fornire precisi parametri relativi alla vicenda
S. Biancardi (La Gazzetta degli Enti Locali 4/7/2019)
Nella richiesta di parere al Garante della Privacy (di cui al parere previsto dall’art. 5, comma 8, del d. lgs. n. 33 del 14 marzo 2013), in merito alla ostensibilità di documenti, è sempre necessario chiarire se la questione coinvolge persone fisiche o persone giuridiche, se i soggetti coinvolti abbiano o meno presentato opposizione e l’oggetto della richiesta ostensiva.
In mancanza dei suddetti dati informativi, il Garante non potrà rilasciare alcun parere.
Lo ha stabilito l’Autorità garante per la Privacy nella pronuncia n. 97 del 18 aprile 2019.
Nel caso esaminato dall’Autority, il rappresentante di una associazione politico culturale aveva richiesto ad un Comune l’accesso alla “richiesta autorizzazione intervento edilizio” e agli atti e documenti propedeutici alla concessione/autorizzazione.
Dagli atti emergeva che il Comune aveva rigettato l’istanza di accesso civico sostenendo, tra l’altro, che l’istanza era stata presentata per accedere a documentazione prodotta da soggetti privati per legittimare un intervento edilizio (permesso di costruire). Nel caso specifico, il Comune aveva affermato che trattandosi di una richiesta ostensiva inerente un atto privato, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2 è previsto il rifiuto all’accesso se il diniego è necessario per evitare pregiudizio concreto alla tutela degli interessi privati alla protezione dei dati personali.
In mancanza dei suddetti dati informativi, il Garante non potrà rilasciare alcun parere.
Lo ha stabilito l’Autorità garante per la Privacy nella pronuncia n. 97 del 18 aprile 2019.
Nel caso esaminato dall’Autority, il rappresentante di una associazione politico culturale aveva richiesto ad un Comune l’accesso alla “richiesta autorizzazione intervento edilizio” e agli atti e documenti propedeutici alla concessione/autorizzazione.
Dagli atti emergeva che il Comune aveva rigettato l’istanza di accesso civico sostenendo, tra l’altro, che l’istanza era stata presentata per accedere a documentazione prodotta da soggetti privati per legittimare un intervento edilizio (permesso di costruire). Nel caso specifico, il Comune aveva affermato che trattandosi di una richiesta ostensiva inerente un atto privato, ai sensi dell’art. 5-bis, comma 2 è previsto il rifiuto all’accesso se il diniego è necessario per evitare pregiudizio concreto alla tutela degli interessi privati alla protezione dei dati personali.