03/07/2019 - Coprogettazione servizi sociali e codice appalti
tratto da giurisprudenzappalti.it
Coprogettazione servizi sociali e codice appalti
Scritto da Elvis Cavalleri2 Luglio 201955 Visualizzazioni
Ecco una delle prime pronunce sullo spinoso tema co-progettazione: Tar Campania, Napoli, sez. III, 02 luglio 2019, n. 3620
“Giova premettere che la ricorrente, nel formulare il complesso delle doglianze, ha in più punti censurato la violazione di diverse disposizioni del d. lgs. 50/2016, il codice dei contratti pubblici, normativa che, tuttavia, non è del tutto pertinente alla fattispecie in esame, trovando applicazione propriamente per i contratti d’appalto aventi ad oggetto l’acquisizione di servizi, forniture lavori e opere, nonché i concorsi pubblici di progettazione.
Nel caso in esame, si discute invece di manifestazioni di interesse per l’affidamento, in partenariato, dei servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali.
Non a caso, l’Avviso Regionale I.T.I.A. – Intese Territoriali di Inclusione Attiva – è finalizzato a combattere la povertà e ogni forma di discriminazione sociale.
E’ quindi chiaro che, pur essendovi il dovere dell’amministrazione di condurre il procedimento selettivo pur sempre nel rispetto, da un lato, dei principi sanciti dall’art. 97 Cost., di buon andamento e l’imparzialità e, dall’altro, dei criteri indicati dall’art. 1 L. n. 241/1990 di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, oltreché dei principi dell’ordinamento comunitario, non vi è un obbligo di osservanza puntuale delle norme del codice dei contratti pubblici, se non nei termini in cui queste siano espressione di quei principi generali – sopra menzionati – che, in ogni caso, governano e condizionano in qualsiasi ambito l’azione amministrativa“.
Il parere Cons. St., comm. spec., 20 agosto 2018, n. 2052 non pare però esprimersi in detti termini… Semmai l’assenza dell’obbligo di cui sopra deriva dall’art. 142, co. 5 e seguenti, non certo dalla co-progettazione in sé!
Staremo a vedere!