03/07/2019 - Chiarimenti - interpretazione autentica - non occorre annullamento bando e ripubblicazione - condizioni
tratto da sentenzeappalti.it
Chiarimenti - interpretazione autentica - non occorre annullamento bando e ripubblicazione - condizioni
02.07.2019 REDAZIONE
Quanto all’ultimo profilo di censura del medesimo primo motivo, relativo ai chiarimenti forniti in corso di gara dalla Stazione appaltante, questa Sezione ne ha precisato recentemente (29 gennaio 2019, n. 726) l’ammissibilità nei termini che seguono, richiamando ulteriori precedenti specifici della stessa Sezione (n. 781 del 2018) ovvero di altra Sezione di questo Consiglio (Sez. V, n. 2097 del 2015):
a) la risposta dell’Amministrazione appaltante ad una richiesta di chiarimenti avanzata dai concorrenti non costituisce un’indebita e perciò illegittima modifica delle regole di gara, ma una sorta d’interpretazione autentica con cui la stazione appaltante chiarisce la propria volontà provvedimentale, precisando e meglio delucidando le previsioni della lex specialis;
b) i chiarimenti operano a beneficio di tutti e – laddove trasparenti, tempestivi, ispirati al principio del favor partecipationis e resi pubblici – non comportano alcun pregiudizio per gli aspiranti offerenti, per cui non occorre procedere, a dispetto del principio di economicità, all’autoannullamento del bando e alla sua ripubblicazione.