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01/07/2019 - Nelle procedure concorsuali non dà luogo a conflitto la frequentazione lavorativa

tratto da santofabiano.it

Nelle procedure concorsuali non dà luogo a conflitto la frequentazione lavorativa

Il Tar Lazio (link alla sentenza in fondo alla pagina) affronta la questione (tra le altre) relativa al possibile conflitto di interessi in una procedura concorsuale nel caso in cui i concorrenti fossero conosciuti dai componenti della commissione in ragione di rapporti di lavoro, come può accadere tra colleghi di ufficio, dipendenti di società partecipate o componenti di organi di controllo dell’ente.
Il tribunale rigetta il ricorso ribadendo che la giurisprudenza aderisce ad un concetto di conflitto di interessi, incidente negativamente sui valori di imparzialità a presidio dei concorsi pubblici, di carattere piuttosto restrittivo. Così è stato affermato (cfr. T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, 12/06/2018, n. 6526) che “… oltre alla tassatività delle cause di astensione, deve ritenersi che “perché i rapporti personali assumano rilievo, deve trattarsi di rapporti diversi e più saldi di quelli che di regola intercorrono tra maestro ed allievo o tra soggetti che lavorano nello stesso ufficio, essendo rilevante e decisiva la circostanza che il rapporto tra commissario e candidato, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni docente/allievo, si sia concretato in un autentico sodalizio professionale, in quanto tale connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d’interessi di carattere economico, in un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità”.
Nella fattispecie qui in esame i rapporti di lavoro e/o professionali intercorrenti tra i due candidati ammessi all’orale ed il Presidente della Commissione non hanno la rilevanza tale da poter essere apprezzati come determinanti il dedotto conflitto di interessi in quanto rientrano nel novero degli ordinari rapporti di lavoro intercorrenti tra persone che lavorano nello stesso ufficio, non essendovi elementi che inducano a ritenere l’esistenza di quel sodalizio professionale cui fa riferimento la giurisprudenza,connotato dai caratteri della stabilità e della reciprocità d’interessi di carattere economico. Né d’altro canto, la circostanza che alcuni soggetti si trovino legati da pregressi rapporti di lavoro può precludere loro la possibilità di accedere a pubblici impieghi in mancanza di espresse disposizioni normative che lo vietino.
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