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01/07/2019 - Incarichi retribuiti, privi di autorizzazione, a favore di pubblici dipendenti: individuazione della giurisdizione in materia di responsabilità per violazione del regime di incompatibilità 

tratto da contabilita-pubblica.it

Incarichi retribuiti, privi di autorizzazione, a favore di pubblici dipendenti: individuazione della giurisdizione in materia di responsabilità per violazione del regime di incompatibilità 

di Antonio Vetro, Presidente on. della Corte dei conti.
 
"1) Esposizione sintetica della normativa più rilevante.
Il titolo V (articoli 60 e seguenti) del testo unico sul pubblico impiego, approvato con d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, ha disciplinato il regime di incompatibilità vigente per i pubblici dipendenti, volto ad assicurare l’esclusività della funzione pubblica, salvo limitate deroghe; il d. lgs. n. 165/2001, nell’art. 53, comma 1, ha statuito che “resta ferma per tutti i dipendenti pubblici” la disciplina delle incompatibilità dettata dal citato t.u.
Lo stesso art. 53, al comma 7, (come modificato dall'art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012) ha disposto che “I dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza. Ai fini dell’autorizzazione, l’amministrazione verifica l’insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi. Con riferimento ai professori universitari a tempo pieno, gli statuti o i regolamenti degli atenei disciplinano i criteri e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione nei casi previsti dal presente decreto. In caso di inosservanza del divieto, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'amministrazione di appartenenza del dipendente per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti”.
Sempre l’art. 53, al comma 7-bis (introdotto dall'art. 1, comma 42, legge n. 190/2012) ha precisato che “L’omissione del versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore costituisce ipotesi di responsabilità erariale soggetta alla giurisdizione della Corte dei conti”...."
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