01/07/2019 - il budget assunzionale 2019 e la quantificazione dei resti del triennio 2016-2018
tratto da marcoaurelio.comune.roma.it
il budget assunzionale 2019 e la quantificazione dei resti del triennio 2016-2018
(Deliberazione Sezione regionale di controllo per il Molise n. 31/2019/PAR)
Il Sindaco del Comune di Ferrazzano invia alla Sezione regionale di controllo per il Molise una richiesta di parere in materia di assunzioni di personale premettendo che per effetto della cessazione nell’anno 2015 di n. 2 unità lavorative, si è costituito un budget di spesa del personale nell’anno 2016 non ancora utilizzato e che l’Ente vorrebbe ora impiegare nel rispetto delle percentuali consentite dalla normativa vigente.
In particolare, il primo cittadino domanda “in che percentuale detti resti possono essere utilizzati” ai fini dell’espletamento del procedimento di assunzione di un agente di P.M. categoria C1 con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato tenendo conto che l’ente:
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ha previsioni di spesa contenuta entro il valore medio del triennio 2011/2013 per l’esercizio 2018 nonché per l’esercizio 2019;
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evidenzia una spesa inferiore al 24% della media delle entrate correnti di cui ai conti consuntivi dell’ultimo triennio;
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mostra una previsione di un rapporto tra spesa del personale e spesa corrente inferiore al 25% sia per l’esercizio 2018 che per il 2019;
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presenta rapporto dipendenti/popolazione ampiamente inferiore al rapporto medio per il triennio 2017/2019 fissato dal D.M. 10/04/2017, per la classe demografica in cui rientra il Comune.
Il Collegio, verificando in primis i requisiti di ammissibilità soggettiva ed oggettiva e rilevando la sussistenza di entrambi i presupposti, si pronunciava nel merito alla luce della normativa vigente e dei principali indirizzi giurisprudenziali ricostruendo il complesso quadro normativo di riferimento.
La Sezione molisana preliminarmente richiama la disciplina vincolistica cui sono soggetti i comuni con più di 1000 abitanti cui appartiene l’ente istante ovvero l’art. 1, comma 557-quater, della Legge 296/2006, introdotto dall’articolo 3, comma 5-bis del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 che impone, a decorrere dall’anno 2014, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della disposizione (che secondo la Deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 26/2016 è da intendersi in senso statico e quindi da riferirsi al triennio 2011-2013).
Oltre ai vincoli di spesa vengono poi richiamati quelli assunzionali, calcolati in funzione delle cessazioni intervenute, secondo la misura percentuale indicata di volta in volta dal Legislatore, che in particolare e con riferimento ai Comuni nel 2015 sottoposti a patto di stabilità, come quello istante, si sostanziavano:
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in un vincolo assunzionale percentualmente parametrato alla spesa per cessazioni avvenute nel precedente anno;
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nella possibilità di sommare, in aggiunta al primo budget di spesa, la disciplina dei cosiddetti “resti assunzionali” al fine di ampliare la capacità assunzionale dei Comuni (che potrebbero, in casi non infrequenti, finanche non avere subito cessazioni nell’anno precedente).
Circa quest’ultima opportunità il Collegio rammenta che a riguardo, l’articolo 3, comma 5 del D.L. n. 90/2014 a decorrere dal 2014, consente il “cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a tre anni nel rispetto della programmazione del fabbisogno di personale e di quella finanziaria e contabile” e che si possono utilizzare i “residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al triennio precedente”, da intendersi in senso dinamico con scorrimento e calcolo a ritroso rispetto all’anno in cui si intende effettuare le assunzioni (in tal senso è richiamata la deliberazione della Sezione delle Autonomie n. 28/SEZAUT/2015/QMIG).
Partendo da detti presupposti i giudici molisani evidenziano, atteso che la normativa non pare modificata, come per il calcolo del budget assunzionale 2019, vada calcolata sia la percentuale riferita alle cessazioni di personale avvenute all’anno precedente (2018), sia le quote percentuali di turn over riferite al triennio precedente (anni 2016/2018), queste ultime quindi calcolate in rapporto alle cessazioni del 2017 (per il 2018), del 2016 (per il 2017) e del 2015 (per il 2016).
Nel ricostruire, tuttavia, l’evoluzione normativa l’opera meritoria del Collegio si concreta nello stabilire la sequenza delle modifiche sopravvenute dal 2014 in poi che hanno di volta in volta modificato le percentuali assunzionali degli enti sopra i 1000 abitanti. Con ciò richiamando in sequenza:
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l’articolo 3, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90 (convertito dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114) che, innovando rispetto alle disposizioni previgenti con l’intento di dettare una disciplina di progressivo ampliamento delle possibilità assunzionali, prevedeva per gli anni 2016 e 2017, la facoltà di assumere un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari all’80 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell’anno precedente (limite elevato al 100 per cento a decorrere dall’anno 2018);
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l’articolo 3, comma 5- quater (inserito in sede di conversione) del ricordato art. 3 che, stabiliva che i Comuni in cui la incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente era pari o inferiore al 25 per cento, “possono procedere ad assunzioni a tempo indeterminato, a decorrere dal 1º gennaio 2014, nel limite dell'80 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente e nel limite del 100 per cento a decorrere dall'anno 2015”, anticipando quindi, in tal caso, dal 2018 al 2015 l’aumento della facoltà assunzionale al 100 per cento;
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l’articolo 1, comma 228 della Legge 28 dicembre 2015 (legge di stabilità 2016), ove nel primo periodo si stabiliva che per gli anni 2016, 2017 e 2018 gli enti locali soggetti a patto potessero procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato di qualifica non dirigenziale “nel limite di un contingente di personale corrispondente, per ciascuno dei predetti anni, ad una spesa pari al 25 per cento di quella relativa al medesimo personale cessato nell’anno precedente” mentre nel terzo periodo, estendendo l’applicazione della norma derogatoria anche alle previsioni di cui al richiamato comma 5-quater dell’articolo 3 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90, si statuiva tuttavia che lo stesso “è disapplicato con riferimento agli anni 2017 e 2018”;
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la Legge 7 agosto 2016, n. 160 (di conversione del D.L. 24 giugno 2016, n. 113) che introducendo un nuovo secondo periodo nel testo del suindicato comma 228, per il caso di rapporto dipendenti-popolazione dell’anno precedente inferiore al rapporto medio per classe demografica come definito con il D.M. (ex articolo 263, comma 2, del T.U.E.L.), ha innalzato la percentuale assunzionale dal 25 al 75 per cento (percentuale che l’articolo 1 della Legge 232/2016 al comma 479, lett. d) eleva al 90 per cento) Percentuale elevata in un primo tempo nei soli Comuni “con popolazione inferiore a 10.000 abitanti”, poi estensa ai Comuni “con popolazione superiore a 1.000 abitanti, per gli anni 2017 e 2018” (con il D.L. 24 aprile 2017, n. 50);
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la legge 21 giugno 2017, n. 96 che ha introdotto un nuovo terzo periodo nel citato comma 228, in base al quale per i Comuni “con popolazione compresa tra 1.000 e 3.000 abitanti che rilevano nell’anno precedente una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell’ultimo triennio” “la predetta percentuale” (il chiaro riferimento è alla percentuale del 75 per cento per gli anni 2017 e 2018 di cui al secondo periodo introdotto dal D.L. 50/2017) “è innalzata al 100 per cento” (la Legge 27 dicembre 2017, n. 205 ha successivamente esteso tale facoltà ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti).
Ricordano poi i giudici molisani che, seppur nel 2019 detti limiti non spieghino più i loro effetti, atteso che si riespande la facoltà assunzionale del 100% già stabilita dal citato art. 3, comma 5, del D.L 90/2014, le richiamate percentuali assunzionali di anno in anno applicabili continuano a regolare il calcolo dei resti atteso, come anche affermato dalla Sezione delle Autonomie (deliberazione 25/SEZAUT/2017/QMIG) che essi sono rappresentati da capacità assunzionali maturate e quantificate secondo le norme vigenti ratione temporis dell’epoca di cessazione dal servizio del personale, ma non utilizzate, entro il triennio successivo alla maturazione e che tale “quantificazione rimane cristallizzata nei predetti termini”.
Pertanto, la Sezione Molise evidenziava che per gli anni 2018 e 2017 per calcolare la quota percentuale applicabile ai fini della quantificazione del resto assunzionale relativo, rispettivamente, alle cessazioni del 2017 e del 2016 ciascun Comune dovrà, al fine di non applicare il limite assunzionale generale del 25 per cento e, quindi per applicare la disciplina derogatoria, accertare la sussistenza dei seguenti presupposti:
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rapporto dipendenti-popolazione dell’anno precedente inferiore al rapporto medio per classe demografica come definito con il D.M. ex articolo 263, comma 2, del T.U.E.L. (tenendo eventualmente conto, in tal caso, della ulteriore condizione di virtuosità dell’Ente);
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rilevare, nell’anno precedente, una spesa per il personale inferiore al 24 per cento della media delle entrate correnti registrate nei conti consuntivi dell’ultimo triennio.
Ciò, ovviamente fatte salve le ipotesi in cui le esigenze assunzionali riguardino personale interessato da discipline particolari (ad es. dirigenti, personale di polizia locale, personale scolastico),
Per quanto riguarda la quota di capacità assunzionale relativa al 2016 in rapporto alle cessazioni del 2015, i Comuni hanno la possibilità, in deroga al vincolo generale del 25 per cento, di beneficiare di capacità assunzionali nel limite del 100 per cento dei cessati, ove ricorrano le condizioni di cui al citato comma 5-quater (incidenza delle spese di personale sulla spesa corrente in misura pari o inferiore al 25 per cento).
Dott. Giampiero Pizziconi, Consigliere della Corte dei conti. Sezione centrale di controllo sulla gestione delle amministrazioni dello Stato e Sezione regionale di controllo per il Veneto