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29/06/2019 - Autonomie, del. n. 14 – Limiti massimi emolumento ai componenti dell’organo di revisione

tratto da self-entilocali.it

Autonomie, del. n. 14 – Limiti massimi emolumento ai componenti dell’organo di revisione

Pubblicato il 28 giugno 2019

I magistrati contabili della sezione delle Autonomie, con la deliberazione n. 14/2019, pubblicata sul sito il 27 giugno, hanno chiarito che alla luce dei nuovi limiti massimi e dei nuovi parametri recati dal D.M. 21 dicembre 2018, gli enti locali possono procedere ad una rinnovata valutazione dell’adeguatezza degli emolumenti dei revisori determinati anteriormente al 21 dicembre 2018 e, se del caso, procedere ad una rivisitazione degli stessi, previa attenta verifica della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei nuovi oneri.
L’eventuale adeguamento non ha effetto retroattivo e decorre dalla data di esecutività della deliberazione di rideterminazione del compenso assunta dall’organo consiliare ai sensi degli artt. 234 e 241 del Tuel.
La questione di massima in merito alla possibilità per gli enti locali di adeguare gli emolumenti dei revisori nominati anteriormente all’entrata in vigore del D.M. 21 dicembre 2018 era stata posta dalla Sezione Regionale di Controllo per la Puglia con la deliberazione n. 38/2019 e dalla Sezione Regionale di Controllo per il Molise con la deliberazione n. 70/2019.
I magistrati contabili, pur affermando l’intangibilità del compenso determinato al momento della nomina, hanno sottolineato che, attesa la natura convenzionale del rapporto, deve essere rispettato l’art. 2233 in forza del quale, nei rapporti d’opera intellettuale, “in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione”.
Pertanto, considerate le profonde modifiche dell’ordinamento contabile che hanno inciso, sia sotto il profilo quantitativo che qualitativo, sulle attività connesse all’incarico del revisore, l’organo consiliare ha la facoltà di verificare se la misura del compenso inizialmente deliberata dall’ente locale si manifesti chiaramente non più rispondente ai limiti minimi di congruità ed adeguatezza.
Ciò naturalmente previa attenta verifica della compatibilità finanziaria e della sostenibilità dei nuovi oneri.
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