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21/06/2019 - Mancato rinnovo P.O. per fini ritorsivi e discriminatori: è abuso d’ufficio

tratto da self-entilocali.it

Mancato rinnovo P.O. per fini ritorsivi e discriminatori: è abuso d’ufficio

Pubblicato il 20 giugno 2019

Integra il delitto di abuso di ufficio la condotta del Sindaco che, per fini ritorsivi e discriminatori, revoca l’incarico di responsabile al dipendente dell’ente.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 22871 depositata il 23 maggio 2019.
Nel caso di specie il Sindaco non aveva rinnovato al Comandante l’incarico di Responsabile dell’Area Vigilanza, richiamando la necessità di rotazione per ragioni di prevenzione della corruzione, e al suo posto aveva nominato un altro soggetto, a lui sottoposto, privo di diploma di laurea e in assenza di una procedura comparativa.
Dalle indagini era emersa la pretestuosità della scelta organizzativa e il carattere discriminatorio e ritorsivo del trattamento riservato al Comandante (considerato, tra l’altro, il contributo che era stato dallo stesso fornito per l’accertamento della responsabilità contabile del Sindaco e della Giunta).
I giudici della Suprema Corte hanno ribadito che ai fini della configurabilità del reato di abuso d’ufficio, sussiste il requisito della violazione di legge non solo quando la condotta del pubblico ufficiale sia svolta in contrasto con le norme che regolano l’esercizio del potere, ma anche quando la stessa risulti orientata alla sola realizzazione di un interesse collidente con quello per il quale il potere è attribuito, realizzandosi in tale ipotesi il vizio dello sviamento di potere, che integra la violazione di legge poiché lo stesso non viene esercitato secondo lo schema normativo che ne legittima l’attribuzione (Cass. Sez. U, n. 155 del 29/9/2011; tra le altre, Sez. 2, n. 23019 del 5/5/2015; Sez. 6, n. 27816 del 2/4/2015; Sez. 6, n. 43789 del 18/10/2012; Sez. 6, n. 35597 del 5/7 /2011).
Come osservato dai giudici, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 54 e 97 della Costituzione, le funzioni pubbliche devono essere esercitate con disciplina ed onere e i pubblici uffici devono essere organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione.
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