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20/06/2019 - AranSegnalazioni - Newsletter del 19/6/2019

da newsletter anac

AranSegnalazioni - Newsletter del 19/6/2019


Corte Costituzionale
Sentenza n. 138 del 6/6/2019
Pubblico impiego – trattamento giuridico ed economico di dipendenti pubblici – competenze esclusive del legislatore statale – illegittimità costituzionale delle leggi Provincia autonoma di Bolzano e Regione autonoma Trentino-Alto Adige
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte dichiara l’illegittimità costituzionale - con riferimento agli artt. 81 e 117 comma 2 lett. l) e o) della Costituzione - delle seguenti norme: art.1 comma 3, art. 2 e art. 17 comma 2 legge Provincia autonoma di Bolzano n. 9/2017 (Disciplina dell’indennità di dirigenza e modifiche alla struttura dirigenziale dell’amministrazione provinciale); art. 1 legge Provincia autonoma di Bolzano n. 1/2018 (Norme in materia di personale); art. 4 comma 1 terzo periodo e comma 3 legge Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 11/2017 (Legge regionale di stabilità 2018). Tali norme infatti incidono in due materie di competenza esclusiva statale quali l’ordinamento civile e la previdenza sociale, alcune di esse offrendo: “copertura normativa alle erogazioni avvenute in forza di meccanismi retributivi e previdenziali adottati dalla Provincia autonoma in violazione di norme imperative contenute nella legislazione esclusiva statale….altri a seguito di meccanismi di trasformazione graduale della retribuzione di posizione e dell’indennità di direzione in assegno personale”. Ricordano infatti i giudici che a seguito della privatizzazione del pubblico impiego la disciplina del trattamento giuridico ed economico dei dipendenti pubblici – tra i quali, ai sensi dell’art. 1 comma 2 del d.lgs. 165/2001, rientrano anche i dipendenti delle Regioni – compete esclusivamente al legislatore statale, rientrando nella materia ordinamento civile.
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Corte di Cassazione
Sezione Lavoro
Sentenza n. 14069 del 23/5/2019
Pubblico impiego – licenziamento disciplinare – principi di diritto

Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte rigetta il ricorso presentato da un dipendente dell’Università degli studi di Roma “La Sapienza”, avverso il suo licenziamento disciplinare. I giudici costruiscono il loro percorso argomentativo basandosi su alcuni importanti principi di diritto in materia, richiamati nella sentenza.
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Corte dei Conti
Sezione Regionale controllo Lombardia n. 226/2019
Enti Locali – Esclusione oneri contrattuali da spesa personale 
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Il Collegio interviene in merito alla possibilità di escludere gli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali, previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, ai fini del computo della spesa di personale. I giudici ribadiscono l’orientamento consolidato della magistratura contabile secondo il quale il principio ermeneutico da valorizzare è costituito “dalla cogenza degli oneri economici derivanti dalla contrattazione collettiva” e dalla conseguente carenza di spazi di discrezionalità in capo all’amministrazione locale; in particolare, i giudici evidenziano che: “la carenza di discrezionalità dell’amministrazione nel riconoscere gli emolumenti aventi origine nei c.d. rinnovi contrattuali ovvero il loro essere non affatto riconducibili ad una volontà dell’ente locale, finalizzata ad espandere la spesa per il personale, non può che determinare l’esclusione della computabilità di tali oneri nel limite di spesa” (in tal senso Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n 19/2018/QMIG; Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, n 2/2010/QMIG; Corte dei Conti, Sez. reg. controllo Abruzzo, n. 121/2018/PAR).
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Corte dei Conti
Sezione Regionale controllo Toscana n. 215/2019
Enti Locali – Capacità assunzionale – Calcolo resti
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
I magistrati contabili, si sono espressi relativamente alla corretta individuazione della capacità assunzionale dell’Ente per l’esercizio in corso, con particolare riferimento ai resti assunzionali maturati. Il Collegio evidenzia che trovano applicazione i principi di diritto enunciati dalla Sezione delle Autonomie in base ai quali: “nell’ambito della determinazione della capacità assunzionale degli Enti, questa vada determinata tenendo conto della capacità assunzionale di competenza, calcolata applicando la percentuale di turn over utilizzabile secondo la legge vigente nell’anno in cui si procede all’assunzione e sommando a questa gli eventuali resti assunzionali”. Inoltre, i resti assunzionali, a parere dei giudici, dovranno essere calcolati “in base al regime normativo vigente al momento di cessazione del personale dal servizio, avuto riguardo al triennio precedente e solo se non utilizzati” (in tal senso Sezione delle Autonomie, delib. 28/SEZAUT/2015/QMIG; SEZAUT. delib. n. 25/ /2017).
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Una frase per noi

Vi hanno detto che è bene vincere le battaglie? | Io vi assicuro che è anche bene soccombere, che le battaglie sono perdute nello stesso spirito in cui vengono vinte. || Io batto i tamburi per i morti, | per loro imbocco le trombe, suono la marcia più sonora e più gaia. || Gloria a quelli che sono caduti! | A quelli che persero in mare le navi di guerra! | A quelli che scomparvero in mare! A tutti i generali che persero battaglie, e a tutti gli eroi che furono vinti! | A gli infiniti eroi ignoti, eguali ai più sublimi eroi famosi.

Walt Whitman