17/06/2019 - Performance, l'organismo che subentra per dimissioni può valutare anche gli anni precedenti
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Performance, l'organismo che subentra per dimissioni può valutare anche gli anni precedenti
di Vincenzo Giannotti
La retribuzione di risultato può essere attribuita ai responsabili di servizio solo a condizione che si sia proceduto all'assegnazione degli obiettivi e, soprattutto, al monitoraggio del piano della performance, incorporato nel piano esecutivo di gestione, per verificare il raggiungimento degli obiettivi assegnati. Tuttavia, in caso di dimissioni dell'organismo indipendente di valutazione che non abbia proceduto alla valutazione dei responsabili, l'Oiv che subentra è abilitato, anche in via retroattiva, a procedere alla valutazione per gli anni precedenti sulla base della documentazione esistente. Pertanto, anche in caso di mancanza del sistema di misurazione e valutazione adottato dall'ente, nella sua piena autonomia, l'organismo di valutazione nominato può approvare, ora per allora, la relazione al piano della performance degli anni precedenti, nonché valutare i risultati ottenuti dai responsabili, proponendo al sindaco la valutazione di ognuno di questi per l'erogazione della retribuzione di risultato. In questo caso, secondo la Corte dei conti pugliese (sentenza n. 343/2019), nessun danno erariale va attribuito all'Organismo di valutazione e, men che mai, al responsabile finanziario che abbia disposto il pagamento.