17/06/2019 - Accessibili i dati anagrafici dei consiglieri e dei funzionari comunali per la tutela del creditore
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Accessibili i dati anagrafici dei consiglieri e dei funzionari comunali per la tutela del creditore
M. Petrulli (La Gazzetta degli Enti Locali 17/6/2019)
L’art. 191 comma 4 del TUEL (decreto legislativo n. 267/2000) prevede che, nel caso di acquisizione di beni e servizi in violazione delle legittime prescrizioni in materia di spesa, “il rapporto obbligatorio intercorre, ai fini della controprestazione e per la parte non riconoscibile ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera e), tra il privato fornitore e l'amministratore, funzionario o dipendente che hanno consentito la fornitura”.
L’operatore economico che ritiene di aver diritto al pagamento della prestazione ricadente nella suddetta ipotesi, ha diritto di accedere ai dati personali (dati anagrafici e codice fiscale) dei consiglieri e dei funzionari comunali da citare in giudizio per la tutela dei propri interessi: è quanto affermato dal TAR Liguria, sez. I, nella sentenza 7 giugno 2019, n. 511.
L’operatore economico che ritiene di aver diritto al pagamento della prestazione ricadente nella suddetta ipotesi, ha diritto di accedere ai dati personali (dati anagrafici e codice fiscale) dei consiglieri e dei funzionari comunali da citare in giudizio per la tutela dei propri interessi: è quanto affermato dal TAR Liguria, sez. I, nella sentenza 7 giugno 2019, n. 511.