Salta ai contenuti. | Salta alla navigazione

Strumenti personali

Associazione Nazionale Professionale Segretari Comunali e Provinciali
Tu sei qui: Home / Archivio News / Anno 2019 / Giugno / 14/06/2019 - Contratto di rendimento energetico: costituisce indebitamento?

14/06/2019 - Contratto di rendimento energetico: costituisce indebitamento?

tratto da self-entilocali.it

Basilicata, del. n. 43 – Contratto di rendimento energetico: costituisce indebitamento?

Pubblicato il 13 giugno 2019

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta individuazione del trattamento contabile on balance ovvero off balance di operazioni di investimento funzionali all’esecuzione dell’efficientamento energetico di immobili comunali.
I magistrati contabili della Basilicata con la deliberazione 43/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 12 giugno, hanno ribadito che è necessario avere riguardo agli “effetti” economico-finanziari derivanti dall’operazione messa in campo e non alla “forma” e/o al nomen dello strumento contrattuale utilizzato.
Nello specifico, al fine di valutare se sussistano i presupposti per non contabilizzare nel proprio bilancio l’operazione di leasing finanziario ed il collegato contratto di rendimento energetico, dovranno essere considerate le seguenti coordinate e parametri normativi:
  • a decorrere dal 1 gennaio 2015 il contratto di leasing finanziario – ed i contratti assimilati – costituiscono indebitamento, agli effetti dell’ 119, sesto comma, della Costituzione (cfr. art. 3, comma 17, legge 350/2003 e Principio contabile n. 3.25 Allegato 4/2 al Dlgs 118/2011);
  • il contratto di locazione finanziaria ed i contratti a questo assimilati possono non essere considerati – agli effetti del bilancio dell’Ente – come operazione di indebitamento solo nel caso in cui – per come in concreto costruiti- risultino conformi ai presupposti ed ai requisiti della normativa vigente e delle indicazioni Eurostat in materia di PPP (Corte dei conti, Sez. Autonomie, del. 15/2017).
Sul punto, la regola base seguita da Eurostat sin dal 2004 è che il trattamento off balance è possibile solo nel caso in cui l’operatore privato si assuma oltre il rischio di costruzione, che deve sempre essere a proprio carico, anche uno degli altri rischi connessi all’attività oggetto del contratto (disponibilità o domanda/ rischio operativo).
Allo stesso modo, il contratto di rendimento energetico può essere trattato contabilmente off balance qualora sia “provato” che il soggetto privato sia l’effettivo “proprietario economico” degli assetscoinvolti nell’operazione, secondo i criteri fissati dalle decisioni Eurostat.
Tale presupposto deve sussistere nel momento genetico-strutturale e persistere anche nella fase attuativa e conclusiva del rapporto, pena la necessità di riclassificare in pendenza di rapporto – l’operazione di investimento come “indebitamento” a carico dell’Ente pubblico, con tutte le conseguenze a questo connesse anche in termini di eventuale “sopravvenuta” violazione dei vincoli finanziari.
Come evidenziato dai magistrati contabili, devono pertanto essere contabilizzate “on balance” tutte le operazioni nell’ambito delle quali l’Ente pubblico assuma, mediante finanziamenti o rilascio di garanzie, oneri superiori al 49% dei costi complessivi dell’operazione.
archiviato sotto:
« gennaio 2025 »
gennaio
lumamegivesado
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031
Una frase per noi

Vi hanno detto che è bene vincere le battaglie? | Io vi assicuro che è anche bene soccombere, che le battaglie sono perdute nello stesso spirito in cui vengono vinte. || Io batto i tamburi per i morti, | per loro imbocco le trombe, suono la marcia più sonora e più gaia. || Gloria a quelli che sono caduti! | A quelli che persero in mare le navi di guerra! | A quelli che scomparvero in mare! A tutti i generali che persero battaglie, e a tutti gli eroi che furono vinti! | A gli infiniti eroi ignoti, eguali ai più sublimi eroi famosi.

Walt Whitman