11/06/2019 - L'ANAC aggiorna le linee guida sui servizi di architettura-ingegneria
tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
L'ANAC aggiorna le linee guida sui servizi di architettura-ingegneria
di Federico Gavioli - Dottore commercialista, revisore legale e giornalista pubblicista
L'ANAC ha aggiornato le Linee guida relative agli "indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", che contengono alcune novità in materi di equo compenso e requisiti per l'aggiudicazione della gara.
Il Codice dei contratti pubblici, all'art. 23, comma 13, D.Lgs. n. 50 del 2016, prevede che le stazioni appaltanti, dotate di personale adeguatamente formato e di idonei sistemi di monitoraggio, possano richiedere per le nuove opere nonché per interventi di recupero, riqualificazione o varianti, prioritariamente per i lavori complessi, l'uso di metodi e strumenti elettronici. La disposizione normativa demanda ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti l'individuazione dei tempi di progressiva introduzione dell'obbligatorietà dell'uso dei suddetti metodi e strumenti, in relazione alla tipologia e all'importo delle opere oggetto di affidamento.
Il decreto in questione ha trovato compimento nel D.M. 1 dicembre 2017, n. 560, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti .
Per esigenze di organicità della materia, l'ANAC ha ritenuto di integrare le indicazioni relative all'uso dei metodi e strumenti elettronici nonché quelle inerenti il rispetto del principio dell'equo compenso nelle Linee guida n. 1 - Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria - di cui alla Delibera 21 febbraio 2018, n. 138, procedendo, quindi, ad un nuovo aggiornamento delle stesse.
Secondo la prassi ormai consolidata, il documento contenente le predette indicazioni è stato sottoposto a consultazione. Le indicazioni aggiuntive fornite nelle Linee guida n. 1 con riferimento all'uso di metodi e strumenti elettronici specifici e al principio dell'equo compenso sono di natura strettamente interpretativa; esse non prevedono nuovi obblighi ma si limitano ad interpretare e a fornire suggerimenti in relazione all'applicazione di norme primarie sulle quali l'Autorità non ha alcun potere di intervento.
Ambito di applicazione
L'ANAC nella relazione illustrativa sulle modifiche attuate fa presente che l'art. 9, D.M. n. 560 del 2017, ha stabilito che le disposizioni del decreto medesimo si applicano alle opere la cui progettazione sia attivata successivamente alla data della sua entrata in vigore, senza tuttavia specificare a quale livello di progettazione occorre far riferimento.
Atteso che, al fine di garantire la continuità e la coerenza tra i diversi livelli della progettazione, e soprattutto per conseguire al meglio i vantaggi dei metodi e degli strumenti elettronici in termini di una più efficiente gestione delle attività di progettazione, l'ANCA ritiene che sarebbe preferibile ricorrere all'uso degli stessi fin dal livello iniziale di progetto, per cui si è ritenuto opportuno precisare che la progettazione attivata successivamente alla data del 28.1.2018 deve essere quella di fattibilità tecnica ed economica.
Attività preliminari
Come indicato dal D.M. n. 560 del 2017, il ricorso ai metodi e agli strumenti elettronici, sia esso volontario o obbligatorio, può ritenersi percorribile solo qualora la stazione appaltante abbia già dato attuazione ad una serie di adempimenti preliminari, tra i quali assume particolare rilevanza la formazione del personale che parteciperà alle attività connesse alla realizzazione dell'opera pubblica, dalla progettazione alla costruzione. E' stata, quindi, ribadita la necessità che non solo il progettista ma anche tutti gli altri soggetti interni alla stazione appaltante che sono chiamati ad interfacciarsi con le suddette attività, quali il RUP, il direttore dei lavori, i direttori operativi, gli ispettori di cantiere, il coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, il collaudatore, siano in possesso di adeguate competenze con riferimento ai metodi e agli strumenti elettronici conseguite anche attraverso la frequenza, con profitto, di corsi di formazione in materia. Competenze che sono ritenute necessarie anche per i soggetti chiamati alla verifica della progettazione, siano essi interni o esterni alla stazione appaltante.
Equo compenso
L'art. 19-quaterdecies, comma 3, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 4 dicembre 2017, n. 172, con l'inserimento dell'art. 13-bis, L. 31 dicembre 2012, n. 247, ha sancito l'obbligo per la pubblica amministrazione di garantire il principio dell'equo compenso per le prestazioni rese dai professionisti per incarichi affidati dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione.
Il medesimo articolo, riferito alle prestazioni professionali degli avvocati, ha definito equo il compenso proporzionato «alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione legale, tenuto conto dei parametri previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro della Giustizia adottato ai sensi dell'art. 13, comma 6». La trasposizione di tale previsione agli incarichi inerenti i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura porterebbe a ritenere equo il corrispettivo che "tiene conto" dei parametri previsti dal D.M. 17 giugno 2016, Ministero della giustizia (Approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, D.Lgs. n. 50 del 2016).
Tuttavia, i corrispettivi determinati sulla base del predetto decreto sono utilizzati dalle stazioni appaltanti, in virtù di quanto previsto dall'art. 24, comma 8, del Codice dei contratti pubblici, come base di riferimento per la determinazione dell'importo da porre a base di gara dell'affidamento del servizio. Appare evidente che i corrispettivi di cui al D.M. 17 giugno 2016, Ministero della giustizia non possono essere sia emolumento per il professionista per le prestazioni svolte sia importo a base di gara dell'affidamento; verrebbe meno il principio base delle procedure ad evidenza pubblica del confronto competitivo tra gli operatori economici basato anche sull'elemento prezzo.
Le modifiche
L'ANAC con la Delibera n. 416 del 15 maggio 2019, in riferimento alle linee guida recanti "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria", ha disposto le seguenti modifiche che di seguito si riportano:
- "di ritenere ammissibile, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di un libero professionista, la dimostrazione dei requisiti di capacità tecniche e professionali di cui alle Linee guida n. 1, Parte IV, punto 2.2.2.1, lettere b) e c), mediante le attività dallo stesso svolte, nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3, direttiva n. 2005/36/CE, quale socio di una società di ingegneria, a condizione che il professionista medesimo fosse inserito nell'organigramma della società quale soggetto direttamente impiegato nello svolgimento di funzioni professionali e tecniche e che abbia sottoscritto gli elaborati correlati alle attività svolte;
- di ritenere, allo stato, in assenza di precise disposizioni normative al riguardo e di evidenze giurisprudenziali, e in una situazione di evoluzione normativa, connessa alla recente entrata in vigore del D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici) e ai lavori parlamentari inerenti la Delega al Governo per la semplificazione, la razionalizzazione, il riordino, il coordinamento e l'integrazione della normativa in materia di contratti pubblici, di cui al disegno di legge AS 1162, assegnato al Senato della Repubblica in data 15.4.2019, non opportuno esprimere valutazioni circa la spendibilità dei requisiti di capacità tecnico-economica, di cui alle Linee guida n. 1, parte IV, paragrafo 2.2.2.1, lettera a);
- di ritenere che la definizione della disciplina in ordine alla spendibilità dei requisiti di partecipazione alle procedure di gara acquisiti attraverso forme diverse di espletamento dell'esercizio della professione, con particolare riferimento a quelli di capacità economica e finanziaria, dovrebbe avvenire nell'ambito di atti normativi di competenza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui la seguente deliberà sarà prontamente trasmessa, quale, ad esempio, il regolamento unico di cui all'art. 216, comma 27-octies, del Codice dei contratti pubblici, introdotto dal D.L. 18 aprile 2019, n. 32 (Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici)".