11/06/2019 - Doppia strada sugli affidamenti diretti
tratto da Il Sole 24 Ore - 10 Giugno 2019
Doppia strada sugli affidamenti diretti
di Al.Ba. - Il Sole 24 Ore - 10 Giugno 2019
Le amministrazioni potranno acquisire lavori, beni e servizi con affidamento diretto entro fasce di valore più ampie di quelle attuali, individuando gli operatori economici da consultare mediante richiesta di preventivi. Il maxiemendamento alla legge di conversione del Dl 32/2019 riformula integralmente le norme del Codice appalti che disciplinano le procedure di confronto competitivo per gli affidamenti sottosoglia. La novità maggiore riguarda le procedure per gli appalti di lavori di valore compreso tra i 40mila e i 150mila euro, e per gli appalti di beni e servizi nella fascia tra i 40mila euro e la soglia Ue (221mila euro). Per queste procedure, il nuovo articolo 36, comma 2, lettera b) stabilisce che le stazioni appaltanti procedono mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi per i lavori, e per i servizi e le forniture di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti.
Il dato letterale della nuova disposizione assorbe per i lavori il sistema sperimentato in base al comma 912 della legge di bilancio 2019, estendendolo alle acquisizioni di beni e servizi, con l' unica differenza delle modalità di individuazione degli operatori economici da consultare. Per l' affidamento di un lavoro in questa fascia di valore, infatti, una stazione appaltante deve richiedere tre preventivi senza uno specifico percorso selettivo, mentre per l' acquisizione di beni e servizi i cinque operatori economici ai quali richiedere preventivi devono essere individuati mediante indagini di mercato (che possono essere sviluppate anche sulla base di avvisi pubblici) o facendo ricorso a elenchi.
La giurisprudenza e l' Anac hanno evidenziato che la richiesta di preventivi non costituisce una procedura di confronto vera e propria, ma un' analisi delle differenti proposte degli operatori economici, gestite nell' ambito di trattative parallele. Il cambiamento rispetto all' attuale versione della norma è radicale, in quanto l' affidamento diretto preceduto dalla valutazione di preventivi si sostituisce alle procedure negoziate con confronto competitivo, che sono state sempre configurate come vere e proprie mini-gare. Questi percorsi restano invece per l' affidamento degli appalti di lavori nella fascia compresa tra i 150mila e i 350mila euro, e in quella tra i 350mila e un milione, con l' invito alla procedura selettiva rispettivamente di almeno 10 e di almeno 15 operatori economici.
La nuova formulazione delle lettere c) e d) del comma 2 dell' articolo 36 del Codice appalti elimina qualsiasi dubbio sulla strutturazione per queste fasce di una vera e propria gara, con il richiamo esplicito del format regolato dall' articolo 63, comma 6 per le procedure negoziate. Nella fascia superiore a un milione di euro le amministrazioni devono invece affidare i lavori con la procedura aperta. Il maxiemendamento abroga nello stesso articolo 36 il comma 5, eliminando la possibilità dell' inversione tra la fase di verifica della documentazione e quella di valutazione delle offerte. E riformula il nuovo comma 9-bis, rimettendo alle amministrazioni la scelta del criterio di valutazione tra quello del prezzo più basso e quello dell' offerta economicamente più vantaggiosa (salvo i casi nei quali questo debba essere obbligatoriamente utilizzato).