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10/06/2019 - Il calcolo dello 0,20% del monte salari 2001

tratto da gianlucabertagna.it

Il calcolo dello 0,20% del monte salari 2001

9-06-2019
Con il conto annuale 2018 è tornata alla ribalta la questione dello 0,20% del monte salari 2001. Alcune domande della tabella SICI ci chiedono come ci siamo comportati con tale voce, facendo intendere che tale somma (per chi non l’aveva mai inserita) andava invece conteggiata nell’Unico importo consolidato 2017.
Ma come farlo concretamente?
Ecco alcuni ragionamenti con esempio.
  1. calcolare l’importo corrispondente allo 0,20% del Monte salari 2001 (esclusa la quota relativa alla dirigenza e calcolato in base alle indicazioni fornite nella dichiarazione congiunta n. 1 al CCNL 11 aprile 2008) e dare atto che i fondi per le risorse decentrate del personale non dirigente dal 2004 in poi si intendono incrementati, per ciascun anno di riferimento, di questo importo che però è indisponibile e che quindi non produce alcun effetto economico-finanziario nei confronti del personale destinatario dei fondi per la contrattazione integrativa dal 2004 al 2018. Essendo somme indisponibili riteniamo che non sia necessaria la modifica dei dati trasmessi alla Ragioneria generale dello Stato con il Conto annuale degli anni 2004-2017.
  2. rettificare il limite 2016 in quanto non si può semplicemente incrementarlo dell’importo calcolato dello 0,20%. Tale importo infatti dovrà essere decurtato:
2.a) della percentuale di decurtazione effettuata nel 2015 ai sensi dell’art. 9 comma 2-bisdel d.l. 78/2010 modificato dall’articolo 1, comma 456, della legge 147/2013, cioè le risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale devono essere decurtate di un importo pari alle riduzioni operate, nell’anno 2014, per effetto del primo periodo dell’articolo 9, comma 2‐bis (applicazione del limite relativo all’anno 2010 e riduzione in misura proporzionale alla diminuzione del personale in servizio con riferimento alla diminuzione riscontrata nell’anno 2014 rispetto al 2010) = DECURTAZIONE CONSOLIDATA.
2.b) della percentuale di decurtazione effettuata nel 2016 per rispettare il limite 2015 come previsto dall’art. 1, comma 236, della legge 208/2015 (legge di stabilità 2016 – l’ammontare complessivo del salario accessorio non può essere superiore all’importo del 2015 e va ridotto automaticamente in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio).
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