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07/06/2019 - L'invarianza di spesa per indennità dovute agli Amministratori

tratto da risponde.leggiditalia.it

L'invarianza di spesa per indennità dovute agli Amministratori

In data 27 maggio 2019 si è registrato il cambio di Amministrazione con la proclamazione del nuovo Sindaco per il quinquennio 2019-2024. Il quesito che sottoponiamo alla vostra attenzione è il seguente. L'Ente deve approvare nuovamente, in Consiglio Comunale, l'atto con il quale ridetermina gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali, a suo tempo approvato a Luglio 2014 ai sensi dei commi 135 e 136 del L. 7 aprile 2014, n. 56 (c.d. Legge Delrio) ? Il nuovo atto dovrebbe attestare l'invarianza di spesa per indennità dovute agli Amministratori (Sindaco e Giunta Consiglieri); tuttavia per il nuovo Status degli Amministratori attuali occorrerebbe definire indennità superiori alle precedenti pur nel limite dei compensi definiti con il D.M. 4 aprile 2000, n. 119. L'applicazione dei commi (135 e 136) potrebbe essere superata?
a cura di Matteo Paolo Frazza
 
Al fine dare adeguata risposta al quesito posto giova rilevare quanto segue.
La normativa di riferimento è la L. 7 aprile 2014, n. 56, cosiddetta Legge Delrio, che ha introdotto importanti novità per quanto concerne il numero degli amministratori dei Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti e le loro indennità.
In primo luogo, si è previsto un aumento dei membri che compongono gli organi di governo e assembleari per la fascia demografica dei Comuni fino a 10.000 abitanti (vedasi art. 1, comma 135L. 7 aprile 2014, n. 56).
In secondo luogo, è previsto che i Comuni interessati dalla citata disposizione devono provvedere a rideterminare attraverso propri atti gli oneri connessi con le attività in materia di status degli amministratori locali di cui al titolo III, capo IV, della parte prima del testo unico, al fine di assicurare l'invarianza della relativa spesa in rapporto alla legislazione vigente, previa specifica attestazione del collegio dei revisori dei conti (art. 1, comma 136L. 7 aprile 2014, n. 56).
A tal riguardo, per completezza si precisa che l'istituto dell'invarianza è stato poi oggetto di una specifica circolare del Ministero Dipartimento Affari Interni e Territoriali n. 6508 del 24 aprile 2014.
A fronte di quanto sopra esposto e delle interpretazioni date dalla successiva giurisprudenza delle Corti dei Conti territoriali (vedasi Corte dei Conti Molise Sez. contr. Delib., 26 gennaio 2017, n. 31 e Corte dei Conti Lazio Sez. contr. Delib., 20 settembre 2016, n. 102) l'invarianza di spese va calcolata rispetto all'indennità massima teorica prevista dal D.M. 4 aprile 2000 n. 119, calcolandola in astratto, rapportata alla fascia demografica cui appartiene il comune; al dato ottenuto va poi applicato l'abbattimento del 10% previsto dall'art. 1 comma 54L. 23 dicembre 2005, n. 266.
Da ultimo, per quanto afferisce alle indennità di funzione vi è contrasto tra i giudici contabili atteso che alcuni ritengono dette voci al di fuori dell'applicabilità del comma 136, (in tal senso si veda la pronuncia della Corte dei Conti, Sezioni autonomie 28 novembre 2016, n. 35/SEZAUT/2016/QMIG, e Corte dei Conti Lombardia Sez. contr. Delib., 19 gennaio 2017, n. 7) altri, diversamente, fanno rientrare dette voci all'interno del principio di invarianza sopra enucleato (Corte dei Conti Piemonte Sez. contr. Delib., 25 gennaio 2017, n. 19).
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