07/06/2019 - Anticipare un anno di bolletta idrica è illegittimo
tratto da lapostadelsindaco.it
Anticipare un anno di bolletta idrica è illegittimo
07/06/2019 Approfondimenti
La sentenza n.166 del 2019 del Tar Molise ha dichiarato illegittime tutte quelle norme del regolamento comunale che obbligavano l’utente pagare i debiti dell’intestatario precedente.
Il fatto in questione ha visto un’azienda molisana fare ricorso contro il Comune al fine di chiedere l’annullamento di una delibera del Consiglio Comunale che modificava i criteri di distribuzione dell’acqua potabile. La parte sottoposta a contestazione riguardava l’obbligo secondo il quale le persone giuridiche debbano versare una cauzione necessaria a garantire il versamento annuale dei canoni e l’obbligo per le aziende già intestatarie di un contratto di fornitura idrica di firmarne uno nuovo, in caso negativo, il contratto sarebbe decaduto automaticamente.
Tali regole prevedevano inoltre che in caso di subentro, il nuovo cliente era obbligato a pagare anche la parte non saldata dal precedente intestatario.
Lo stesso percorso del ricorso è stato tortuoso, in quanto il Tar in prima istanza aveva dichiarato l’inammissibilità dello stesso, sostenendo che la giurisdizione competesse ad un togato ordinario, successivamente il Consiglio di Stato ha assegnato nuovamente la causa al Tar, il quale ora aderisce alle perplessità poste dalla Società ricorrente.
Il Tar Molise ha stabilito che imporre all’utente finale di corrispondere un intero anno di fornitura anticipata è un comportamento di natura irragionevole ed ingiustificata. Questo atteggiamento viene adottato perché nel caso che si receda anticipatamente dal contratto, il contraente dovrebbe corrispondere l’intera quota fissa, il regolamento Comunale invece prevede la restituzione di quanto ricevuto indebitamente dal Comune stesso.
Altra faccenda ritenuta incomprensibile è l’obbligatorietà da parte del firmatario di corrispondere tali somme, pena l’annullamento del contratto, in quanto essendo il Comune proprietario del monopolio di fornitura, non può porre pregiudiziali di questo tipo sull’erogazione di un bene di prima necessità.I giudici del Tribunale Amministrativo hanno inoltre provveduto ad eliminare la previsione di una cauzione per le nuove installazioni.
Per quanto riguarda l’obbligo a saldare ciò che il precedente proprietario del contratto aveva lasciato sospeso, non ha senso di esistere in quanto il subentrante può ritenersi obbligato solo a saldare i consumi effettivi e non i consumi altrui lontani da meccanismi di rimborso.
Articolo di Loris Pecchia