06/06/2019 - I segretari comunali restano “tra color che son sospesi”: lo spoils-system non lede l’imparzialità della pubblica amministrazione
tratto da osservatorioaic.it - segnalato su segretaridellazio.blogspot.com
I segretari comunali restano “tra color che son sospesi”: lo spoils-system non lede l’imparzialità della pubblica amministrazione
di: Giovanni Boggero
SOMMARIO: 1. Introduzione. – 2. Apicalità e atto di nomina non giustificano di per sé il meccanismo di spoils-system. -3. Le funzioni di snodo dell’indirizzo politico-amministrativo e i compiti gestionali giustificano il meccanismo di spoils-system. – 4. Osservazioni conclusive
1. Introduzione Con sentenza 22 febbraio 2019, n. 23 (rel. Zanon) la Corte costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili e in parte infondate le q.l.c. delle disposizioni di legge riguardanti nomina e cessazione dall’incarico dei segretari comunali (art. 99 T.U.E.L.), sollevate dal Tribunale ordinario di Brescia in riferimento all’art. 97 Cost. Il Collegio ha, innanzitutto, accertato un difetto di motivazione sulla rilevanza rispetto alla prima questione concernente il potere di nomina del segretario da parte del Sindaco ex art. 99, co. 1 T.U.E.L. Per l’accertamento del diritto al ripristino del rapporto di lavoro del ricorrente - un segretario non confermato e ormai decaduto - doveva, infatti, ritenersi pregiudiziale soltanto la soluzione della questione inerente alla decadenza automatica del segretario alla scadenza del mandato del Sindaco (art. 99, co. 2 T.U.E.L.), nonché quella concernente la sua mancata riconferma entro i termini previsti dalla legge (art. 99, co. 3 T.U.E.L.). Nel merito, a fronte delle deduzioni del giudice rimettente, secondo il quale il meccanismo di spoils-system non avrebbe potuto applicarsi al segretario comunale alla luce delle funzioni di natura tecnico-professionale idonee ad assicurare un controllo di conformità dell’azione dell’ente locale alla legge, la Corte costituzionale ha, invece, dichiarato infondata la q.l.c., non ravvisando una violazione dei principi di imparzialità e continuità dell’azione amministrativa nella circostanza che il segretario generale dell'ente resti in carica per un periodo corrispondente a quello del Sindaco che lo ha nominato e cessi automaticamente dall’incarico (salvo conferma) al termine del mandato di quest’ultimo. Al contrario, la Corte ha ritenuto che tale norma costituisca un punto di equilibrio non irragionevole tra esigenze dell’autonomia locale e garanzia del controllo su di essa, desumibile a partire da una ricognizione storica della figura del segretario degli enti locali e delle sue «multiformi attribuzioni».