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06/06/2019 - Contributo a fondo perduto finalizzato alla realizzazione di un’opera pubblica

tratto da self-entilocali.it

Veneto, del. n. 135 – Contributo a fondo perduto finalizzato alla realizzazione di un’opera pubblica

Pubblicato il 5 giugno 2019

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla possibilità di erogare ad un altro Comune, in base ad una convenzione che disciplini i reciproci rapporti, un contributo a fondo perduto finalizzato alla realizzazione di un’opera pubblica (intervento su rete stradale), rilevante per il conseguimento di un interesse pubblico per la comunità.
I magistrati contabili del Veneto con la deliberazione 135/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 3 giugno, hanno ribadito che se l’azione è intrapresa al fine di soddisfare esigenze della collettività rientranti nelle finalità perseguite dal Comune, l’erogazione di un finanziamento non può equivalere ad un depauperamento del patrimonio comunale, in considerazione dell’utilità che l’ente o la collettività ricevono dallo svolgimento del servizio pubblico o di interesse pubblico, effettuato dal soggetto che riceve il contributo (Sez.  Lombardia, del. n. 262/2012, n. 262/2014 e 279/2015sez. Piemonte, del. n. 29/2016).
Spetterà al Comune contributore valutare che l’impegno finanziario sia proporzionato all’effettivo beneficio della collettività del cui interesse esso è esponenziale, affinché l’operazione non si concretizzi in un depauperamento del patrimonio dell’ente.
In ordine alla qualificazione soggettiva del percettore del contributo comunale, o comunque del beneficiario dell’intervento del Comune, la giurisprudenza ha precisato che la natura pubblica o privata del soggetto che riceve l’attribuzione patrimoniale è indifferente, chiarendo peraltro che ogniqualvolta l’amministrazione ricorra a soggetti privati per raggiungere i propri fini (e, conseguentemente, riconosca loro benefici di natura patrimoniale) le cautele devono essere maggiori, rispetto ai casi in cui vengano in rilievo enti pubblici, anche al fine di garantire l’applicazione dei principi di parità di trattamento e di non discriminazione che debbono caratterizzare l’attività amministrativa.
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