06/06/2019 - ARAN segnalazioni - newsletter del 05/06/2019
ARAN segnalazioni - newsletter del 05/06/2019
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Corte di Cassazione
Sezione Lavoro
Ordinanza n. 14061 del 23/5/2019
Pubblico impiego – RSU – indizione assemblea – spetta solo alle RSU unitariamente – applicazione dei CCNQ del 7/8/1998: “costituzione delle rappresentanze sindacali unitarie” e “modalità di utilizzo dei distacchi, aspettative e permessi, nonché delle altre prerogative sindacali”
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
La Corte respinge il ricorso presentato dalla DIRPUBBLICA avverso la sentenza del tribunale, confermata dalla corte d’appello, che aveva escluso il diritto del singolo componente della RSU di indire assemblee. I giudici ribadiscono quanto detto nei due precedenti gradi di giudizio e cioè che, sulla base dei due contratti nazionali quadro del 7/8/1998, spetta all’organismo unitariamente, e non al singolo componente, il diritto di indire assemblee.
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Corte dei Conti
Sezione Regionale controllo Campania n. 103/2019
Pubblico Impiego - Progressioni verticali – Modalità selezione
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
Il Collegio interviene in relazione alle modalità previste per l’attuazione delle progressioni verticali, chiarendo aspetti applicativi della specifica disciplina (art. 22, c. 15, del d.lgs n. 75/2017). In particolare, i magistrati evidenziano, che la disposizione introduce una nuova tipologia di progressione verticale utilizzabile solo per il triennio 2018/2020 che, nel prevedere che il numero di posti per tali procedure selettive riservate non può superare il 20 per cento di quelli previsti nei piani dei fabbisogni come nuove assunzioni consentite per la relativa area o categoria, “prescrive, che tale percentuale del 20% debba riguardare il numero di posti previsti per i concorsi di pari categoria - e non il numero di posti previsti per i concorsi di qualsiasi categoria come erroneamente prospettato dall’amministrazione, perché in caso contrario si finirebbe per attuare le progressioni verticali, soltanto a vantaggio di talune aree o categorie a spese delle altre”. Inoltre, a parere del Collegio, tale norma si applica a tutti gli Enti in proporzione alle dimensioni dei medesimi in quanto, tale disciplina rappresenta “una scelta derogatrice rispetto al generale principio del concorso pubblico con accesso dall'esterno, basata su di un criterio numerico improntato alla più oggettiva proporzionalità e quindi applicabile da parte di qualsiasi Ente, appunto in proporzione alle dimensioni del medesimo” (in tal senso stessa Sez. del. 140/2018).
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Corte dei Conti
Sezione Regionale controllo Liguria n. 56/2019
Enti Locali - Posizione organizzativa – Limite trattamento accessorio ex art. 23 co. 2 d.lgs. 75/2017
Segnalazione da U.O. Monitoraggio contratti e legale
I magistrati contabili si esprimono relativamente alla possibilità di escludere dal limite del trattamento accessorio, previsto dall’art 23 co. 2, del d.lgs 75/2017 le risorse destinate all’istituzione di una posizione organizzativa, finanziata con i fondi regionali destinati al distretto sociale. Nello specifico evidenziano che: “La norma appena richiamata pone un limite all’ammontare complessivo delle risorse da destinare al trattamento accessorio del personale in servizio presso pubbliche amministrazioni, non distinguendo fra quelle che trovano la loro fonte di finanziamento nei fondi per la contrattazione integrativa previsti dai vari contratti collettivi nazionali di comparto e quelle finanziate direttamente a carico del bilancio delle amministrazioni (sul punto, cfr. Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 26/2014/QMIG)”. A parere del Collegio, le condizioni individuate dalla magistratura contabile, per le quali si possa escludere il limite dettato dalla disciplina richiamata ricorrono quando sussiste “il duplice requisito dell’assenza di ulteriori oneri a carico del bilancio dell’ente locale e della finalizzazione delle risorse all’impiego pertinente, effettivo e comprovabile di specifiche unità lavorative in mansioni ulteriori ed aggiuntive rispetto all’attività istituzionale di competenza (cfr. delibera di questa Sezione n. 105/2018/PAR)”.
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