04/06/2019 - Le politiche del Comune in materia di uso del suolo pubblico: il caso del commercio
tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Le politiche del Comune in materia di uso del suolo pubblico: il caso del commercio
di Marilisa Bombi - Giornalista, consulente autonomie locali
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Lecce - Sezione Terza, con la sentenza n. 852 depositata il 23 maggio 2019, che peraltro non aveva accolto l'istanza cautelare a suo tempo presentata, ha respinto il ricorso presentato dalla società alla quale il Comune di Lecce aveva negato la possibilità di esercitare l'attività di somministrazione mediante distributori automatici in un chiosco collocato su area pubblica. L'impresa era subentrata ad altro soggetto che trattava la vendita di giornali e riviste ed aveva ritenuto di essere legittimata alla somministrazione in forza della presentazione di una SCIA subentrando nella relativa concessione. Il Collegio, nel caso specifico, ha condiviso in toto le considerazioni del Comune poste alla base della dichiarazione di inefficacia della SCIA ed ampiamente illustrate nel proprio atto di costituzione. In sostanza, aveva rilevato il Comune di Lecce, "la concessione di una porzione di suolo pubblico al fine di esercitare un'attività commerciale ne comporta la sottrazione all'uso generale e diretto da parte della collettività. Si configura, in tal caso, un uso particolare ad opera del concessionario. Proprio per tale ragione la normativa in materia di commercio su aree pubbliche subordina l'esercizio del commercio (ovvero la vendita di merci al dettaglio e/o la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande) su aree pubbliche non solo al rilascio di un'autorizzazione ma anche alla concessione d'uso del bene. L'autorizzazione può, infatti, essere rilasciata solo se sia disponibile un'area pubblica destinata all'esercizio del commercio (salva l'ipotesi che questo sia esercitato in forma itinerante). Nello specifico con la concessione di suolo pubblico si attua anche una valutazione di compatibilità tra l'esercizio del commercio e la destinazione del bene pubblico che consiste nell'accertare la conformità dell'uso particolare concesso al privato commerciante rispetto all'uso collettivo: in tanto si giustifica la concessione dell'uso particolare in quanto consente una migliore fruizione collettiva dell'area pubblica da parte degli utenti." Nel caso specifico, sottoposto all'esame della Sezione, la valutazione dell'interesse pubblico veniva fatta quando l'Amministrazione comunale concedeva all'originaria impresa (nel tempo vi furono alcuni subentri) una porzione di suolo, in centro storico, al fine di esercitare in via esclusiva l'attività di rivendita di giornali e riviste. Tale porzione di suolo veniva, quindi, concessa solo ed esclusivamente per esercitare un'attività commerciale di vendita di riviste e giornali, in coerenza con il quieto orientamento giurisprudenziale secondo cui l'Amministrazione può scegliere la destinazione del bene demaniale valutando l'interesse pubblico prevalente. Alla concessione di suolo pubblico faceva seguito il rilascio di autorizzazione amministrativa. Seguiva, poi, il Piano comunale di localizzazione dei punti ottimali ed esclusivi di vendita dei quotidiani e periodici, che confermava il chiosco in questione quale punto ottimale tenuto alla vendita esclusiva di riviste e giornali. Di conseguenza l'attività prevalente non poteva che rimanere quella della vendita di quotidiani e periodici salva al più la possibilità di destinare solo una parte della superficie di vendita alla erogazione di servizi di interesse pubblico (es. informazione e accoglienza turistica, commercializzazione di prodotti diversi da quelli editoriali).
Sulla base della situazione di fatto, ha sottolineato il Collegio, risulta chiaro che il legittimo divieto di prosecuzione delle attività, previste nella S.C.I.A. presentata dal ricorrente, è avvenuto, da parte del Comune di Lecce, in base alla circostanza che l'impresa intendeva mutare l'oggetto specifico della vendita, nonostante la medesima società avesse la disponibilità del chiosco di cui trattasi in base a precedenti concessioni della P.A. (poi cedute) che espressamente prevedevano, quale attività commerciale da svolgere nel predetto chiosco, unicamente quella di vendita di giornali e riviste. Del resto a tale conclusione la Sezione era già pervenuta all'esito del giudizio cautelare, in cui aveva precisato che "la concessione di occupazione di suolo pubblico originariamente assentita dall'Amministrazione resistente riguardava la rivendita di riviste e giornali, sicchè per variare l'attività da svolgere occorre una nuova concessione di occupazione dell'area pubblica in discorso anche in relazione alla res venduta", conclusione da cui, stante anche le considerazioni del Comune resistente sopra richiamate, non vi è motivo di discostarsi sede di merito.