04/06/2019 - Interessi di mora per i pagamenti ritardati: dal 1° luglio misura del 2,68%
tratto da quotidianopa.leggiditalia.it
Interessi di mora per i pagamenti ritardati: dal 1° luglio misura del 2,68%
di Girolamo Ielo - Dottore commercialista/revisore contabile Esperto finanza territoriale
Interessi di mora nella misura del 2,68 per cento. Il Direttore dell'Agenzia delle entrate con il provvedimento del 23 maggio 2019, n. 148038 ha fissato la misura degli interessi di mora per ritardato pagamento delle somme iscritte a ruolo ai sensi dell'art. 30, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 . Il provvedimento è pubblicato sul sito dell'Agenzia. Questa pubblicazione tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 1, comma 361, L. 24 dicembre 2007, n. 244.
Misura e decorrenza. A partire dal 1° luglio 2019 gli interessi di mora per tutte le somme versate in ritardo a seguito della notifica di una cartella di pagamento sono determinati nella misura del 2,68 per cento da applicare su base annua. Fino a tutto il 30 giugno si applicano gli interessi di mora nella misura del 3,01 per cento (Agenzia delle entrate provvedimento 10 maggio 2018). Rispetto al periodo precedente, pertanto, c'è una riduzione.
La determinazione. La determinazione annuale del tasso di interesse di mora è di competenza del Direttore dell'Agenzia (art. 30, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 e art. 13, D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 159). Ai fini di detta determinazione l'Agenzia delle entrate ha interessato la Banca d'Italia che, con nota 24 aprile 2019, ha stimato al 2,68 per cento la media dei tassi bancari attivi con riferimento al periodo 1.1.2018/31.12.2018.
Quando si applicano gli interessi di mora. Decorso inutilmente il termine di 60 giorni dalla notifica della cartella, sulle somme iscritte a ruolo si applicano gli interessi di mora al tasso determinato annualmente che, come già detto, dal 1° luglio 2019, in funzione del nuovo ricalcolo, è fissato nella misura del 2,68%.
Chi è interessato. Gli interessi di mora in questione sono dovuti dai contribuenti che pagano in ritardo le somme chieste con le cartelle di pagamento.