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04/06/2019 - Incarichi conferiti a titolari di cariche elettive

tratto da self-entilocali.it

Sicilia, del. n. 111 – Incarichi conferiti a titolari di cariche elettive

Pubblicato il 3 giugno 2019

Un sindaco ha chiesto un parere in merito alla corretta interpretazione dell’articolo 5, comma 5, del d.l. 78/2010, in particolare sulla possibilità per un ente locale di conferire incarichi retribuiti per prestazioni professionali a titolari di cariche elettive presso qualunque altro Ente locale diverso dal conferente.
I magistrati contabili della Sicilia con la deliberazione 111/2019, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 29 maggio, hanno ricordato che l’articolo 5, comma 5, del d.l. 78/2010 ha stabilito il divieto di remunerazione, fatto salvo il rimborso spese, di qualsiasi incarico conferito dalla P.A. a titolari di cariche elettive.
A seguito delle modifiche apportate dal d.l. 50/2017, convertito con legge n. 96/2017, non ricadono nel divieto gli incarichi conferiti da una P.A. che opera in ambito territoriale diverso dall’ente presso il quale l’interessato svolge la carica elettiva.
Ne consegue che un Ente locale può conferire incarichi retribuiti per prestazioni professionali a titolari di cariche elettive in Regione diversa da quella in cui ricade nonché a qualunque soggetto chiamato a svolgere funzioni pubbliche elettive in qualunque altro Ente locale diverso da quello conferente.
Resta insuperabile il divieto di remunerazione per gli incarichi conferiti dallo stesso Comune presso il quale il soggetto è titolare di carica elettiva o da enti pubblici a carattere associativo, consortile o convenzionale, volontario o obbligatorio, di cui faccia parte il comune stesso.
Come evidenziato dai magistrati contabili, la remunerazione degli incarichi conferiti a titolari di cariche elettive, in deroga al divieto posto dalla norma, è permesso esclusivamente al ricorrere di precisi presupposti qualitativi sia di natura soggettiva che oggettiva.
Dal punto di vista soggettivo, ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente, la deroga vale solo per i titolari di cariche elettive regionali (cioè presidenti e componenti dei Consigli regionali) e di enti locali (quali sindaci, sindaci metropolitani, presidenti di provincia e consiglieri comunali, metropolitani e provinciali).
Non vale per i titolari di cariche elettive nazionali e sovranazionali (parlamentari e deputati del Parlamento europeo): per entrambe le categorie permane il divieto di remunerazione.
Sotto l’aspetto oggettivo, la deroga non riguarda tutti gli incarichi, ma esclusivamente “quelli aventi ad oggetto prestazioni professionali”.
Il contenuto di tali incarichi richiama il contratto di prestazione d’opera intellettuale, regolato dagli articoli che vanno dal 2222 al 2238 del codice civile.
Pertanto, l’incarico deve corrispondere al modello contrattuale della prestazione d’opera rispetto al quale assume rilevanza la personalità della prestazione resa dall’esecutore in assenza di vincolo di subordinazione, fatte salve le esigenze di coordinamento concordate nell’atto di conferimento, e di inserimento nella struttura organizzativa dell’Ente.
In presenza di un incarico non riconducibile al modello della locatio operis, vige il divieto remunerazione.
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