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31/01/2019 - Anche il dipendente in part-time deve comunicare la propria attività extra, sia all’inizio del part-time, sia che inizi successivamente

tratto da iusmanagement.org

Anche il dipendente in part-time deve comunicare la propria attività extra, sia all’inizio del part-time, sia che inizi successivamente

 

Corte di Cassazione, sentenza n. 429 del 10 gennaio 2019

Come già affermato da Cass., n. 3622 del 2018, l’applicazione della regola generale – secondo la quale dipendenti con rapporto part-time entro il 50% dell’orario ordinario possono svolgere un’altra attività lavorativa, sia come dipendenti (ma non con una Amministrazione pubblica), sia come lavoratori autonomi o professionisti (salvo il particolare regime vigente per gli avvocati), presuppone che: a) tali attività non comportino un conflitto di interessi con la specifica attività di servizio del dipendente, pregiudicando l’esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente; b) l’interessato comunichi tempestivamente all’Amministrazione di appartenenza il tipo di attività privata che intende svolgere (il che agevola il controllo in merito al conflitto di interessi)”.
Così ricostruito il quadro normativo di riferimento, si osserva che nella specie la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per giorni dieci veniva inflitta perché la Ventura aveva svolto, in costanza di rapporto di lavoro in regime di part-time, incarichi compatibili, in violazione dell’obbligo di comunicazione prescritto dall’art. 1, comma 58, della legge n. 662 del 1996. Dunque, sia che l’attività esterna inizi (o già sussista, qualora il rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato nasca in regime di part-time) all’inizio del part-time, sia che inizi successivamente, il lavoratore è tenuto a darne comunicazione all’amministrazione. Dall’esame delle suddette disposizioni contrattuali, cui si aggiunge l’art. 4 del del d.P.R. n. 18 del 2002, risulta quindi che sussiste l’obbligo di comunicazione al momento dell’inizio del part- time, cui si aggiunge l’obbligo di cui al comma 7 cit. D’altro canto, Cass., n. 3622 di 2018, stabilisce che l’art. 4 del d.P.R. n. 18 del 2002, che fa salvo quanto previsto dalla normativa di legge e di contratto in materia di incompatibilità e di cumulo di impieghi, si applica anche ai dipendenti delle Agenzie fiscali con rapporto di lavoro part- time (pure al 50 per cento). Correttamente, quindi, la Corte d’Appello ha ritenuto che la mancata comunicazione delle attività compatibili da parte della lavoratrice in regime di part – time dava luogo a responsabilità disciplinare.

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