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30/01/2019 - Utilizzo oneri di urbanizzazione

tratto da self-entilocali.it

Puglia, del. n. 163 – Utilizzo oneri di urbanizzazione

Pubblicato il 29 gennaio 2019


Un sindaco ha chiesto un parere in merito al corretto utilizzo dei proventi dei titoli abitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (c.d. oneri di urbanizzazione”), per il finanziamento della spesa per gli automezzi e le autovetture, i mobili e gli arredi, le attrezzature informatiche.

I magistrati contabili della Puglia, con la deliberazione 163/2018, pubblicata sul sito della sezione regionale di controllo il 28 gennaio 2019, hanno ricordato che nel 2017 tali proventi potevano essere destinati totalmente al finanziamento delle spese correnti elencate dalla legge di stabilità per il 2016, in deroga al principio di generica destinazione a spese di investimento.

A decorrere dal 1 gennaio 2018, viceversa, le entrate derivanti dal rilascio dei titoli abilitativi edilizi e dalle relative sanzioni devono essere destinate esclusivamente agli specifici utilizzi, attinenti prevalentemente a spese in conto capitale, indicati dal comma 460 della legge 232/2016, così come modificato nel 2017 e quindi, in particolare:

  1. alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
  2. al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate;
  3. a interventi di riuso e di rigenerazione;
  4. a interventi di demolizione di costruzioni abusive;
  5. all’acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico;
  6. a interventi di tutela e riqualificazione dell’ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico;
  7. a interventi volti a favorire l’insediamento di attività di agricoltura nell’ambito urbano;
  8. a spese di progettazione per opere pubbliche.

Come è stato chiarito da Arconet in risposta alla FAQ n. 28 del 19.2.2018, “l’art. 1, comma 460, della legge 11 dicembre 2016 N. 232, per le entrate derivanti dai titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, individua un insieme di possibili destinazioni, la cui scelta è rimessa alla discrezionalità dell’ente. Si ritiene pertanto che tale elenco, previsto dalla legge, non rappresenti un vincolo di destinazione specifico ma una generica destinazione ad una categoria di spese”.

Il Legislatore, quindi, differentemente da quanto avvenuto con riferimento e limitatamente all’utilizzo nel 2016 e nel 2017, ha ritenuto di privilegiare nel 2018 un utilizzo prevalente per spese in conto capitale delle entrate da oneri di urbanizzazione. E nel disciplinare tale principio ha specificato che tale destinazione debba avvenire “senza vincoli temporali”.

Pertanto, a partire dall’1.1.2018, tali proventi possono essere utilizzati esclusivamente nei limiti dei vincoli stabiliti per il 2018, e senza vincoli temporali, dall’art. 1, comma 460, della legge 232/2016.

Leggi la deliberazione
CC Sez. Controllo Puglia del. n. 163 -18

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