29/01/2019 - Ancora sul principio di rotazione: non si applica all'ex affidatario a titolo temporaneo e d'urgenza
Ancora sul principio di rotazione: non si applica all'ex affidatario a titolo temporaneo e d'urgenza
di Domenico Irollo - Commercialista/revisore contabile/pubblicista
Può essere ammesso alla procedura negoziata e può perciò aggiudicarsi l'appalto, l'affidatario uscente che sia stato “incaricato” dalla Stazione Appaltante in via soltanto temporanea e d'urgenza, nelle more dell'espletamento di detta procedura negoziata. La statuizione, che si ispira ad una ragionata ed equilibrata applicazione del principio di rotazione, è contenuta nella sentenza del TAR di Salerno n. 60 del 2019 in commento.
Il caso al vaglio del G.A. campano riguardava appunto una procedura negoziata indetta, ex art. 36, comma 2, c.c.p. (D.Lgs. n. 50 del 2016), da un Comune del Cilento per l'affidamento del servizio di gestione del ciclo integrato di rifiuti, a cui la Stazione Appaltante invitava anche l'operatore economico precedente esecutore del servizio medesimo, operatore il quale, in esito al confronto competitivo, risultava primo in graduatoria e quindi nuovamente aggiudicatario. Avverso l'operato della S.A. insorgeva quindi altro partecipante alla gara che si doleva, tra l'altro, del mancato rispetto del principio di rotazione degli affidamenti.
Il mezzo di gravame è stato tuttavia ritenuto infondato dal Collegio: i Giudici, pur dando atto del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui il principio de quo è posto a presidio della effettività della concorrenza allo scopo di evitare che il gestore uscente possa trarre vantaggio dalla circostanza di aver svolto il servizio a favore della amministrazione aggiudicataria, hanno, in maniera del tutto condivisibile, osservato come la peculiarità della situazione controversa portasse a ritenere che nella fattispecie lo stesso non poteva dirsi violato.
Infatti, risultava che la S.A. aveva affidato, in via temporanea, il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti a favore della ditta controinteressata nelle more dell'implementazione della gara di appalto. Tale affidamento si era protratto per circa 120 giorni. Trattandosi di affidamento temporaneo ed in via d'urgenza esso non poteva essere assimilato a quello che consegue alla aggiudicazione di una gara d'appalto (che, di norma, si protrae per un lungo lasso di tempo) e ciò per un duplice ordine di ragioni.
In primo luogo, se è vero che la ratio del ridetto principio è quella di evitare che un determinato concorrente si possa avvantaggiare delle conoscenze e delle esperienze conseguite in virtù del precedente affidamento, appare evidente che un adeguato bagaglio di conoscenze e di esperienze può essere acquisito solo in un ragionevole torno temporale. In secondo luogo, perché si giungerebbe altrimenti al paradosso di dover escludere proprio quelle imprese che si prestano a fornire il servizio nella fase transitoria della preparazione delle gare, che sarebbero così indotte a non dare più la propria disponibilità atteso che in tal modo vedrebbero pregiudicato il loro primario interesse ad aggiudicarsi in via definitiva l'oggetto della gara (in tema, per approfondimenti, si vedano i seguenti contributi dello scrivente: Gli ultimi approdi giurisprudenziali sull'applicazione del principio di rotazione, tra divieti confermati e nuovi spazi derogatori; Ulteriori chiarimenti ANAC sul sotto-soglia; Principio di rotazione: la RdO rivolta a tutti gli operatori iscritti a MEPA non basta a legittimare il reinvito al contraente uscente; Principio di rotazione, avanti piano: stop agli eccessi nell'applicazione; Via libera definitivo alla nuova versione delle Linee guida n. 4).
T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 10 gennaio 2019, n. 60
Art. 36, D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (G.U. 19 aprile 2016, n. 91, S.O.)